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Ordinanza

Ordinanza n. 47/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento A) quanto al ricorso originario del provvedimento del Presidente e dell’Amministratore Delegato della -OMISSIS- s.c.p.a. n.-OMISSIS- del 30 settembre 2025, recante la revoca immediata dell’assegnazione in concessione dello stand/spazio commerciale -OMISSIS- in favore della ricorrente e la conseguente immediata sospensione permanente da ogni attività all’interno del -OMISSIS- di -OMISSIS-. B) quanto ai motivi aggiunti - del verbale della commissione di disciplina della -OMISSIS- s.c.p.a. del 1° ottobre 2025, con il quale è stato ratificato il provvedimento n.-OMISSIS- del 30 settembre 2025; nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi, comprensivi del danno non patrimoniale alla reputazione.

Giustizia amministrativa202500772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca immediata dell’assegnazione in concessione di uno stand/spazio commerciale, sospensione permanente da ogni attività nella struttura e successivo verbale di ratifica della commissione di disciplina

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionaria commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Presidente e dell’Amministratore delegato della società resistente che aveva disposto l’immediata revoca dell’assegnazione in concessione dello stand/spazio commerciale e la conseguente sospensione permanente da ogni attività all’interno della struttura. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale della commissione di disciplina che aveva ratificato il provvedimento originario. La censura esaminata in sede cautelare riguarda la violazione delle garanzie partecipative e difensive previste dal regolamento di gestione, in particolare dall’art. 12, terzo e quarto capoverso, nei confronti del soggetto sottoposto alla misura disciplinare. È stata inoltre considerata la rilevanza esterna e immediatamente lesiva dell’atto di ratifica, il quale si salda al provvedimento originario convalidandolo quanto alla competenza. È stato chiesto anche il risarcimento dei danni, compreso il danno non patrimoniale alla reputazione, ma l’ordinanza decide esclusivamente sulla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare relativa ai motivi aggiunti e ha sospeso gli effetti dell’atto di ratifica impugnato. Ha ritenuto, con la sommaria delibazione propria della fase cautelare e salva ogni valutazione nel giudizio di merito, che l’atto di ratifica presentasse le medesime illegittimità del provvedimento ratificato, consistenti nella reiterata omissione delle garanzie partecipative e difensive previste dal regolamento di gestione. Ha quindi ravvisato il fumus boni juris. Quanto al periculum in mora, ha attribuito prevalenza all’esigenza di preservare la continuità operativa della società ricorrente, sottoposta a concordato preventivo in continuità, per assicurare il soddisfacimento dei creditori, la salvaguardia dei livelli occupazionali e la capacità produttiva. Sono stati confermati il decreto cautelare n. 21/2026 e la precedente ordinanza cautelare n. 286/2025, che aveva sospeso gli effetti dell’atto originario. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 28 maggio 2026. La società resistente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale, fondata sulla verifica del fumus boni juris e del periculum in mora e sulla comparazione degli interessi contrapposti.

  • art. 12, par. 2, lett. b) del Regolamento di gestione

    È richiamato per affermare la rilevanza esterna dell’atto della commissione di disciplina e la sua idoneità a incidere sulla posizione della società ricorrente.

  • art. 12, terzo e quarto capoverso del Regolamento di gestione

    Prevede le garanzie partecipative e difensive del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare; la loro reiterata omissione integra, secondo la sommaria valutazione cautelare, un profilo di illegittimità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e della vicenda.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’omessa reiterata osservanza delle garanzie partecipative e difensive previste dal regolamento che disciplina un procedimento sanzionatorio costituisce un indice di fumus boni juris dell’illegittimità dell’atto sanzionatorio e dell’eventuale successivo atto di ratifica.
  • Un atto di ratifica adottato da un organo previsto dal regolamento di gestione può avere autonoma rilevanza esterna e immediata lesività quando si salda all’atto originario, convalidandolo quanto alla competenza e mantenendone gli effetti pregiudizievoli.
  • Nel giudizio cautelare, il periculum in mora va valutato mediante comparazione degli interessi contrapposti; assume rilievo prevalente l’esigenza di preservare la continuità operativa di un’impresa sottoposta a concordato preventivo in continuità quando ciò sia funzionale al soddisfacimento dei creditori, alla salvaguardia dell’occupazione e al mantenimento della capacità produttiva.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimePartecipazione al procedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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