Tribunale, Sentenza T-255/23
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 17 April 2024. — Escobar Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for the EU word mark Pablo Escobar – Absolute ground for refusal – Trade mark contrary to public policy and to accepted principles of morality – Article 7(1)(f) of Regulation (EU) 2017/1001 – Presumption of innocence. — Case T-255/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Escobar Inc. contro il diniego di registrazione del marchio UE "Pablo Escobar". Conferma che, per il pubblico spagnolo rilevante, il nome richiama un simbolo di narcotraffico e criminalità organizzata incompatibile con ordine pubblico e moralità. Esclude inoltre vizi di motivazione e ritiene che non sia stata violata la presunzione di innocenza.
Rifiuto di registrazione del segno denominativo "Pablo Escobar" come marchio UE per contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume ex articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Se il segno "Pablo Escobar" fosse correttamente escluso dalla registrazione come marchio UE perché contrario all'ordine pubblico e ai principi accettati di moralità; se la decisione fosse sufficientemente motivata ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001; e se il rifiuto di registrazione violasse la presunzione di innocenza di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della Carta.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un segno può essere rifiutato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001 quando, secondo la percezione del pubblico rilevante considerato in concreto, esso è idoneo a evocare in una parte non trascurabile di tale pubblico un simbolo di criminalità organizzata e di grave sofferenza, risultando offensivo e contrario ai valori fondamentali dell'Unione; non occorre che la riprovazione sia unanime né che si accerti la percezione della maggioranza. La decisione è sufficientemente motivata se espone in modo chiaro il ragionamento decisivo, anche senza rispondere a ogni argomento o precedente invocato, e la valutazione del segno non viola la presunzione di innocenza del personaggio evocato, poiché il rifiuto si fonda sulla percezione del pubblico e non su una pronuncia di colpevolezza.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 48, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
Rifiuto di registrazione del marchio UE "Pablo Escobar"
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Escobar Inc. contro la decisione della Quinta commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio denominativo "Pablo Escobar" per una vasta gamma di prodotti e servizi. Il Tribunale esamina in particolare l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001, relativo ai segni contrari all'ordine pubblico o ai principi accettati di moralità.
Fatti e procedimento amministrativo
Il 30 settembre 2021 la ricorrente ha depositato una domanda di marchio UE per il segno verbale "Pablo Escobar". L'esaminatore dell'EUIPO ha respinto la domanda per tutti i prodotti e servizi rivendicati, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001. La commissione di ricorso ha poi respinto l'impugnazione, ritenendo che il segno fosse contrario all'ordine pubblico e al buon costume.
Motivi di ricorso
La ricorrente ha dedotto tre motivi principali:
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001;
- violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per difetto di motivazione;
- violazione del diritto alla presunzione di innocenza, sancito dall'articolo 48, paragrafo 1, della Carta.
Quadro normativo e criteri applicati
Il Tribunale ricorda che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), vieta la registrazione di marchi contrari all'ordine pubblico o ai principi accettati di moralità. Richiama inoltre l'obbligo di motivazione delle decisioni EUIPO ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e dell'articolo 296 TFUE, nonché la necessità di rispettare i diritti fondamentali, incluso l'articolo 48 della Carta.
Valutazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f)
Il Tribunale conferma l'impostazione della commissione di ricorso secondo cui il pubblico rilevante non può essere ristretto ai soli consumatori direttamente destinatari dei beni e servizi, ma comprende anche persone che possono imbattersi incidentalmente nel segno nella vita quotidiana. Nel caso concreto, la commissione aveva ragione a concentrare l'analisi sul pubblico spagnolo, ritenuto il più esposto al nome di Pablo Escobar per i legami storici tra Spagna e Colombia.
Secondo il Tribunale, la commissione ha correttamente ritenuto che una parte non trascurabile del pubblico spagnolo associ il nome "Pablo Escobar" al leader del cartello di Medellín, al narcotraffico e al narco-terrorismo. Per tale parte del pubblico, il marchio sarebbe percepito come offensivo e come apologia del crimine, perché banalizza sofferenze causate da crimini gravissimi incompatibili con i valori fondamentali su cui si fonda l'Unione, richiamati nella Carta.
Il Tribunale respinge l'argomento secondo cui occorrerebbe verificare la percezione della maggioranza del pubblico: la giurisprudenza richiede invece il parametro della persona ragionevole, con sensibilità e tolleranza medie. Conseguentemente, non è necessario che l'intero pubblico, o la sua maggioranza, consideri il segno immorale; è sufficiente che una parte non trascurabile del pubblico ragionevole lo percepisca come tale.
Precedenti invocati e presunta incoerenza amministrativa
La ricorrente richiamava precedenti registrazioni di segni corrispondenti a nomi di noti criminali o figure controverse, sostenendo che l'EUIPO avrebbe dovuto decidere nello stesso modo. Il Tribunale ribadisce però che l'EUIPO decide nell'ambito di competenze vincolate dalla legge e che la legalità della decisione va valutata solo alla luce del regolamento 2017/1001 e della giurisprudenza, non della prassi amministrativa precedente. La commissione aveva comunque spiegato perché il segno in esame non fosse assimilabile ai casi invocati, anche perché l'offensività del riferimento a Pablo Escobar non si era attenuata nel tempo nello stesso modo.
Motivazione della decisione
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Tribunale osserva che la decisione impugnata espone in modo chiaro e sufficiente le ragioni per cui il segno è stato ritenuto contrario all'ordine pubblico e alla moralità. Non era necessario rispondere a ogni singolo argomento della ricorrente, essendo sufficiente indicare gli elementi di fatto e di diritto decisivi.
In particolare, la commissione aveva motivato adeguatamente anche il mancato rilievo attribuito ai precedenti evocati dalla ricorrente e agli esempi di merchandising o opere commerciali che rappresentavano Pablo Escobar in modo simpatetico o ironico: tali elementi mostravano la popolarità del personaggio, ma non escludevano la sua percezione come simbolo di criminalità organizzata.
Presunzione di innocenza
Il Tribunale respinge anche il terzo motivo. La presunzione di innocenza, quale diritto fondamentale protetto dall'articolo 48, paragrafo 1, della Carta, deve essere rispettata nell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f). Tuttavia, nel caso concreto, la commissione di ricorso non ha accertato una colpevolezza penale di Pablo Escobar né ha disconosciuto la sua presunzione di innocenza; si è limitata a constatare che, alla luce dell'immagine pubblica diffusa da letteratura e film, il nome era percepito da una parte non trascurabile del pubblico come simbolo offensivo di criminalità organizzata.
Ne consegue che il rifiuto di registrazione non si fonda su una sanzione personale, ma sulla percezione del segno nel mercato e sulla sua incompatibilità con i valori dell'Unione. Non vi è quindi violazione della presunzione di innocenza.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché l'EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell'ipotesi di celebrazione dell'udienza, che non si è tenuta.
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