L.R. Toscana 19/2006
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la L.R. Umbria n. 43/1995 sulla commissione regionale competente in materia di animali e introduce sanzioni amministrative per violazioni del regolamento sull’anagrafe canina. Le nuove regole sulla composizione e durata della commissione operano dalla legge del 2006; le sanzioni si applicano alle violazioni degli obblighi regolamentari previsti dall’art. 3, comma 3.
Modifiche alla disciplina regionale sull'anagrafe canina, tutela degli animali e prevenzione del randagismo
Modifiche alla disciplina sull’anagrafe canina e sul randagismo
La legge regionale interviene sulla L.R. 8 aprile 1995, n. 43, che disciplina l’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo nel territorio regionale. L’atto aggiorna la composizione della commissione regionale prevista dalla legge quadro e introduce una specifica disciplina sanzionatoria per violazioni regolamentari.
Commissione regionale: composizione e durata
La composizione della Commissione viene ridefinita in modo più articolato, includendo rappresentanti dell’amministrazione regionale, delle aziende USL, della professione veterinaria, delle associazioni di protezione animale, del Consiglio delle autonomie locali e della struttura regionale competente in materia di caccia. In particolare, la Commissione è presieduta dall’assessore regionale competente in materia di diritto alla salute o da un suo delegato e si avvale di un funzionario regionale con funzioni di segreteria.
I membri della Commissione comprendono inoltre:
- tre rappresentanti delle strutture di sanità pubblica veterinaria delle aziende USL, individuati dalla struttura regionale competente;
- un veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici veterinari;
- tre rappresentanti di associazioni senza scopo di lucro, riconosciute e iscritte in albi istituiti da leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;
- due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- un rappresentante della struttura della Giunta regionale competente in materia di caccia.
La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per cinque anni.
Sanzioni amministrative per violazioni del regolamento
Per la violazione degli obblighi previsti dal regolamento richiamato dall’art. 3, comma 3 della L.R. n. 43/1995, la legge prevede sanzioni amministrative pecuniarie differenziate in base al soggetto responsabile:
- da euro 103,00 a euro 622,00 se la violazione è commessa dal medico veterinario nell’esercizio delle sue funzioni;
- da euro 50,00 a euro 300,00 se la violazione è commessa dal proprietario o dal detentore dei cani.
Ambito applicativo e attualità
La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Umbria. L’atto ha natura di modifica di una legge ancora riferita a un settore sostanzialmente operativo; non contiene limiti temporali di applicazione né disposizioni transitorie specifiche.
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