Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 22/2006

Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana.

Normativa regionaleL.R. Toscana 22/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina la costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana, definendone finalità istituzionali, assetto, partecipazione e dotazione iniziale. È una norma oggi abrogata dalla l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 19, e quindi non più applicabile.

Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana

Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana

La legge regionale della Toscana istituisce la Fondazione del Consiglio regionale, quale ente collegato all’assemblea legislativa regionale per lo svolgimento di attività di supporto e valorizzazione riconducibili alle sue funzioni istituzionali. La disciplina è oggi priva di efficacia pratica perché la legge è stata espressamente abrogata.

Finalità e natura dell’ente

La Fondazione è prevista come strumento organizzativo del Consiglio regionale della Toscana per perseguire finalità di interesse istituzionale connesse alla promozione, valorizzazione e supporto delle attività del Consiglio. Il testo normativo mira a disciplinarne la costituzione e l’operatività nell’ambito regionale.

Assetto e partecipazione

La legge regola la partecipazione del Consiglio regionale alla Fondazione e ne disciplina l’impostazione generale come organismo collegato all’istituzione consiliare. Il contenuto consolidato individua la Fondazione come soggetto autonomo rispetto al Consiglio, ma funzionalmente strumentale alle sue attività.

Dotazione iniziale e profili economici

La norma prevede la dotazione iniziale necessaria alla costituzione della Fondazione e gli aspetti economico-finanziari connessi alla sua attivazione. Tali disposizioni avevano funzione essenzialmente costitutiva e di avvio dell’ente.

Regime di efficacia e attualità

La legge è stata abrogata dalla l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 19. Di conseguenza non disciplina più la materia e non presenta utilità applicativa attuale, se non per eventuali ricostruzioni storiche o riferimenti a rapporti sorti nel periodo di vigenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.