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Legge

L.R. Toscana 25/2006

Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica.

Normativa regionaleL.R. Toscana 25/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dispone l’istituzione, in Toscana, della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica, ne definisce finalità, statuto, rapporti con il SSR e contributi iniziali. Tuttavia è espressamente abrogata dalla l.r. 85/2009 con decorrenza indicata da tale legge, quindi oggi non è applicabile.

Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per ricerca medica e sanità pubblica

Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio

La legge regionale Toscana disciplina la promozione e la costituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica, in attuazione del piano sanitario regionale 2005-2007. Il provvedimento è oggi privo di utilità applicativa perché abrogato dalla l.r. 29 dicembre 2009, n. 85, con la decorrenza ivi prevista.

Finalità della fondazione

La fondazione è concepita come strumento di collegamento tra il servizio sanitario regionale e il sistema toscano della ricerca, in particolare CNR e Università. La sua istituzione è finalizzata a potenziare e sviluppare:

  • le attività di assistenza sanitaria;
  • la ricerca;
  • l’alta formazione;
  • la sperimentazione; attività già svolte dal Centro di ricerca per l’erogazione di attività sanitarie (CREAS) dell’Istituto di fisiologia clinica del CNR.

Statuto e assetto costitutivo

Lo statuto della fondazione è approvato dal Consiglio regionale, entro quindici giorni, con deliberazione assunta su proposta della Giunta regionale. La proposta deve essere coerente con le indicazioni del piano sanitario regionale 2005-2007, in particolare con il paragrafo dedicato alla materia.

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari per:

  • perfezionare l’istituzione della fondazione;
  • garantirne l’avvio operativo;
  • promuovere i rapporti tra fondazione e sistema sanitario regionale.

Inquadramento nel sistema sanitario regionale

Successivamente, la disciplina ha previsto che la fondazione partecipi alle attività del SSR come presidio ospedaliero specialistico nell’area vasta nord-ovest, in rapporto anche alle convenzioni con le aziende sanitarie toscane. La fondazione svolge inoltre attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con università e aziende ospedaliero-universitarie, per migliorare e sviluppare l’assistenza nel SSR.

Per assicurare coerenza tra il piano aziendale della fondazione e gli obiettivi della programmazione di area vasta:

  • il direttore generale della fondazione, o un suo delegato, partecipa alle attività del comitato di area vasta nord-ovest;
  • tale partecipazione è finalizzata alla elaborazione del piano di area vasta;
  • il medesimo raccordo avviene anche, in ambito regionale, con gli altri comitati di area vasta.

Per la remunerazione delle attività assistenziali e delle funzioni di riferimento regionale e di elevata qualificazione e innovazione svolte a favore del SSR, si applica la disciplina prevista per il finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie.

Obblighi di relazione e monitoraggio

La Giunta regionale deve presentare annualmente al Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente una relazione:

  • sull’attività svolta dalla fondazione;
  • sui risultati conseguiti.

Finanziamento iniziale e contributi

La Regione concorre alla costituzione della fondazione con:

  • euro 200.000,00 per il fondo di dotazione iniziale;
  • euro 100.000,00 per l’anno 2006, come quota di partecipazione al fondo di gestione.

Gli oneri gravano sul bilancio regionale 2006. A partire dal 2007, il contributo annuo al fondo di gestione è determinato con la legge di bilancio.

Entrata in vigore e cessazione di efficacia

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. È però da considerarsi obsoleta perché espressamente abrogata dalla l.r. 29 dicembre 2009, n. 85, con la decorrenza stabilita da quest’ultima.

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