L.R. Toscana 20/2006
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana competenze, autorizzazioni, controlli, scarichi di reflui, acque meteoriche, acque di restituzione e utilizzazione agronomica, in attuazione del d.lgs. 152/2006. Prevede regole transitorie e sanzioni, con molte disposizioni rimodulate da norme successive e riferite a procedimenti ancora rilevanti solo per i casi non esauriti.
Tutela delle acque dall’inquinamento e disciplina degli scarichi in Toscana
Tutela delle acque dall’inquinamento in Toscana
La legge regionale disciplina, per il territorio toscano, la tutela delle acque e dei corpi idrici in attuazione della parte III del d.lgs. 152/2006. Regola competenze amministrative, autorizzazioni agli scarichi, acque meteoriche, acque di restituzione, utilizzazione agronomica, pianificazione, controlli e sanzioni.
Ambito e funzioni amministrative
La disciplina riguarda la tutela delle acque e dei corpi idrici mediante regole su:
- attribuzione delle competenze e procedure autorizzative;
- acque destinate all’utilizzazione agronomica, comprese le aree vulnerabili ai nitrati;
- acque meteoriche e acque di lavaggio;
- acque di restituzione;
- allacciamenti e scaricatori di piena;
- coordinamento con la pianificazione;
- tutela delle acque a specifica destinazione e obiettivi di qualità.
La Regione esercita le funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo non riservate allo Stato o ad altri enti, comprese le autorizzazioni allo scarico rilasciate fuori e nell’ambito dell’AUA.
Definizioni rilevanti
La legge contiene un ampio apparato definitorio, fondamentale per l’applicazione pratica. In particolare definisce:
- abitante equivalente;
- acque reflue domestiche, industriali, urbane e assimilate a domestiche;
- acque meteoriche dilavanti non contaminate e contaminate;
- acque meteoriche di prima pioggia;
- acque di restituzione;
- acque per utilizzazione agronomica;
- agglomerato e agglomerato a forte fluttuazione;
- fognatura pubblica, mista e separata;
- scaricatori di piena;
- terminali di scarico delle fognature bianche;
- corpo idrico tipizzato;
- piano di gestione.
Sono inoltre disciplinate specifiche esclusioni dalle “acque di restituzione”, tra cui alcune acque derivanti da sondaggi o perforazioni geotermiche o minerarie, scarichi di stabilimenti minerari autorizzati e acque di processo usate per la perforazione o il sondaggio.
Flussi informativi e controlli
Comuni, AIT, gestori, ARPAT e altri soggetti devono trasmettere alla Regione, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini fissati dalla normativa statale, le informazioni necessarie per rispondere alle richieste dello Stato e dell’Unione europea.
La definizione dei programmi di controllo spetta ai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, che li attuano tramite ARPAT.
Regime delle autorizzazioni allo scarico
Scarichi non in pubblica fognatura
Gli scarichi non in pubblica fognatura di acque reflue industriali, urbane, domestiche da servizi, assimilate a domestiche e meteoriche contaminate sono autorizzati, nell’ambito dell’AUA, dal dirigente della struttura regionale competente.
Per gli scarichi di acque reflue prodotte da scambio termico in impianti a pompa di calore, l’autorizzazione avviene nel procedimento di concessione di derivazione: la Regione è competente se lo scarico proviene da insediamenti con attività produttive; il comune è competente per insediamenti residenziali.
Gli scarichi di acque reflue domestiche da insediamenti esclusivamente residenziali, non rientranti nell’AUA, sono autorizzati dal comune. Le procedure devono chiudersi entro novanta giorni dalla domanda.
Per gli scarichi di acque reflue diverse dalle domestiche che non rientrano nell’AUA, l’autorizzazione è del dirigente regionale. La struttura regionale può pronunciarsi anche nei procedimenti di autorizzazione unica o di altri atti che sostituiscono i titoli ambientali e può autorizzare scarichi funzionali a interventi temporanei e strettamente limitati, come acque emunte in misure di prevenzione o messa in sicurezza di emergenza. Nell’istruttoria si avvale di ARPAT e, se lo scarico recapita in pubblica fognatura, della relazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato.
Scarichi in pubblica fognatura
Lo scarico di acque reflue domestiche e assimilate a domestiche in pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate è sempre ammesso e non richiede autorizzazione, restando fermo il regolamento di gestione della fognatura approvato dall’AIT.
Gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, urbane e meteoriche contaminate sono autorizzati dalla struttura regionale competente, nell’ambito dell’AUA, previa relazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato; per alcuni territori del Mugello la relazione tecnica è resa dai gestori del servizio idrico.
Anche in questo caso il procedimento si conclude entro novanta giorni, salvo la disciplina generale sulla semplificazione amministrativa. Il gestore del servizio idrico integrato e, ove presenti, i gestori degli impianti prevalentemente industriali forniscono collaborazione tecnica.
I comuni possono disciplinare con proprio regolamento il rilascio dell’autorizzazione allo scarico nell’ambito del permesso di costruire o di altri titoli edilizi, per gli scarichi di domestiche non in AUA.
Acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia
La legge distingue tra acque meteoriche di prima pioggia, meteoriche contaminate e non contaminate.
Per le AMPP provenienti da aree pubbliche:
- lo scarico in pubblica fognatura è sempre ammesso senza autorizzazione se compatibile idraulicamente, non compromette il depuratore ed è assentito dal gestore nei casi richiesti;
- lo scarico fuori fognatura è ammesso senza autorizzazione;
- per autostrade e strade extraurbane principali di nuova realizzazione, e nei loro adeguamenti straordinari, devono essere previsti trattamenti idonei ove necessari agli obiettivi di qualità.
Per le AMPP diverse da quelle pubbliche:
- in fognatura mista o nella condotta nera delle separate serve autorizzazione regionale in AUA, con relazione del gestore del servizio idrico e, se del caso, nel rispetto di specifiche prescrizioni tecniche;
- fuori dalla pubblica fognatura serve autorizzazione regionale in AUA, con parere ARPAT, e trattamento secondo regolamento;
- in condotta bianca delle fognature separate possono essere autorizzate dal dirigente regionale, con assenso comunale e parere ARPAT, se trattate secondo regolamento.
Le AMC sono sempre soggette ad autorizzazione regionale in AUA. Le AMPP, quando non entrate in contatto con altre acque e provenienti da superfici o tetti di insediamenti o stabilimenti che non svolgono le attività a rischio individuate dal regolamento, sono assimilate ad AMDNC.
Per le AMDNC:
- lo scarico in fognatura mista e nella condotta bianca è ammesso senza autorizzazione, con compatibilità idraulica, rispetto dell’efficienza depurativa e, per i nuovi stabilimenti, comunicazione preventiva al gestore;
- è vietato lo scarico nella condotta nera;
- i comuni sono chiamati a incentivare accumulo e riuso delle acque meteoriche.
Scaricatori di piena e terminali di scarico delle fognature bianche
Gli scaricatori di piena di classe B2 sono autorizzati dal dirigente regionale contestualmente all’autorizzazione della fognatura o del depuratore cui sono asserviti, con valutazione complessiva del sistema e secondo il regolamento regionale.
Gli scaricatori di classe A1, A2 e B1 si intendono autorizzati, salvo il rispetto delle disposizioni tecniche e l’obbligo di comunicazione degli esiti alla struttura regionale.
Se depuratore e scaricatori sono gestiti da soggetti diversi, la Regione coordina temporalmente e funzionalmente i procedimenti, adottando atti separati.
Per singoli scaricatori di classe B2 la Regione può imporre limiti di emissione più restrittivi se necessari al rispetto degli standard di qualità; se ciò non è possibile, l’AIT adegua il regolamento di accettazione.
L’attivazione di nuovi scaricatori di piena di impianti di fognatura al servizio di agglomerati o depuratori già autorizzati va comunicata alla provincia novanta giorni prima dell’entrata in esercizio; trascorsi novanta giorni dalla comunicazione, lo scaricatore si considera autorizzato sulla base del titolo esistente.
Classificazione e caratteristiche tecniche degli scaricatori di piena
La classificazione è effettuata per singola bocca di scarico in base alla tipologia delle utenze autorizzate e allacciate e delle aree servite. Le classi sono:
- A1: terminali di scarico delle condotte bianche;
- A2: scaricatori a servizio di agglomerati con soli reflui domestici o assimilati;
- B1: scaricatori a servizio di agglomerati con reflui urbani o industriali senza sostanze pericolose;
- B2: scaricatori a servizio di agglomerati con reflui urbani o industriali con sostanze pericolose.
Il gestore della pubblica fognatura attribuisce la classe e ne dà comunicazione alla struttura regionale competente, all’AIT e ad ARPAT.
Gli scaricatori devono essere dimensionati in funzione della rete e del depuratore, per conseguire gli obiettivi di qualità ambientale o di specifica destinazione. Per i nuovi A2 e B1 è richiesto normalmente un rapporto di diluizione almeno pari a tre volte la portata media nera; per i nuovi B2 il valore minimo è cinque volte. I gestori devono inoltre adottare misure per la corretta gestione degli afflussi meteorici e, sulle condotte nere con acque parassite superiori a due volte la portata nera, gli accorgimenti necessari a proteggere rete e depurazione.
Acque di restituzione
Per le acque prelevate ai sensi del r.d. 1775/1933, la restituzione nei corpi idrici è soggetta alle condizioni del disciplinare di concessione. Tali condizioni includono limiti di emissione, espressi in concentrazione e quantità annua, fissati caso per caso previo parere ARPAT e sentiti AIT e autorità di bacino.
I piani d’ambito devono prevedere investimenti, tempi e risorse per adeguare le restituzioni del servizio idrico integrato.
Il concessionario deve:
- controllare periodicamente la qualità delle acque restituite;
- trasmettere i risultati semestralmente alla struttura regionale competente e ad ARPAT;
- sostenere le spese di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi.
Per le acque di restituzione di centrali idroelettriche si applica il disciplinare di concessione del prelievo.
Sono previste disposizioni analoghe per le acque di ricerca di cui alla l.r. 38/2004, per le restituzioni in mare e per gli impianti di dissalazione del servizio idrico integrato, con disciplina specifica su:
- condizioni di restituzione;
- valutazioni tecniche ARPAT;
- monitoraggio dell’ecosistema marino;
- gestione degli agenti chimici di lavaggio;
- spese e controlli a carico del soggetto autorizzato o del gestore.
Utilizzazione agronomica
L’utilizzazione agronomica riguarda:
- effluenti di allevamento;
- acque di vegetazione dei frantoi oleari;
- reflui delle aziende agricole di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), del d.lgs. 152/2006;
- reflui delle piccole aziende agroalimentari assimilate.
La comunicazione al comune va presentata almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività, secondo le modalità del regolamento regionale. Il regolamento disciplina procedure e modalità operative in coerenza con i criteri fissati dalla legge.
I criteri regionali devono assicurare:
- tutela delle acque e obiettivi di qualità;
- effetto irriguo, concimante e ammendante;
- contenimento della deriva di aerosol;
- elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
- capacità di stoccaggio adeguata ai periodi di limitazione dell’uso agricolo.
Regolamento regionale e contenuti demandati alla Giunta
La Giunta regionale deve disciplinare con regolamento numerosi profili operativi, tra cui:
- esercizio delle funzioni del capo II;
- assimilazione ad acque reflue domestiche;
- trattamenti appropriati;
- utilizzo e reimmissione in falda delle acque per scambio termico in pompe di calore;
- fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione, con limite massimo di 365 giorni rinnovabile una sola volta;
- utilizzo agronomico;
- programmi d’azione obbligatori per le zone vulnerabili ai nitrati;
- indirizzi per scaricatori di piena, trattamento di AMPP e AMC, tipologie di attività a rischio, condizioni di restituzione delle acque, criteri per agglomerati a forte fluttuazione, schede tecniche dei B2, comunicazioni degli A1-A2-B1 e regole per l’esercizio uniforme delle funzioni di controllo.
Il regolamento deve anche definire gli indirizzi relativi alle restituzioni in mare e alle condizioni tecniche degli impianti a pompa di calore, inclusa la differenza massima di temperatura tra acqua prelevata e reimmessa.
Depurazione delle acque reflue urbane e impianti prevalentemente industriali
I progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono approvati dall’AIT ai sensi della l.r. 69/2011. Per i progetti definitivi serve il parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente, che valuta programmi di riutilizzo, conformità ai criteri tecnici, capacità di trattamento ed efficienza depurativa rispetto agli obiettivi del piano di tutela.
Gli elaborati progettuali devono integrare relazioni tecniche su:
- qualità e modalità di scarico nelle fasi di avviamento o durante interventi sugli impianti;
- periodi di avviamento e manutenzione programmata;
- ripristino funzionale in caso di adeguamenti, guasti o forza maggiore.
Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale non rientrano nel servizio idrico integrato, anche se pubblici. Possono essere concessi in uso agli attuali gestori e, in quota minoritaria, depurare anche reflui urbani secondo convenzione. Il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con tali gestori per depurare reflui urbani contro corrispettivo determinato dall’AIT secondo i criteri ARERA. La Regione può autorizzare lo smaltimento di rifiuti liquidi nell’impianto, se compatibili con il processo e senza compromettere il riutilizzo di acque e fanghi.
Tutela delle acque a specifica destinazione
Per le acque destinate alla balneazione e alla molluschicoltura, lo scarico di reflui urbani nella fascia marina costiera è consentito solo con condotta sottomarina, distante almeno 300 metri dalla costa e ancorata ad almeno 25 metri di profondità, salvo soluzioni alternative con pari garanzie ambientali e igienico-sanitarie. È vietato lo scarico in prossimità di banchi di molluschi bivalvi e gasteropodi.
Per le acque dolci idonee alla vita dei pesci, l’autorizzazione allo scarico deve contenere le prescrizioni necessarie al mantenimento della qualità. Al Presidente della Giunta spetta emanare gli atti urgenti previsti dalla normativa statale.
Per le acque superficiali destinate alla potabilizzazione, l’autorità competente deve fissare prescrizioni specifiche. In caso di magra che comprometta l’uso idropotabile, la struttura regionale competente può imporre interventi per ridurre l’apporto inquinante e diminuire i diritti di prelievo, senza indennizzi.
Limiti di emissione e obiettivi di qualità
La disciplina autorizzatoria può imporre limiti più restrittivi di quelli statali quando necessari al mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e di specifica destinazione.
Per le sostanze pericolose, i limiti devono essere tali da non compromettere gli obiettivi di qualità. Per gli scarichi fuori fognatura, previo parere ARPAT, possono essere fissati limiti diversi dall’allegato 5 del d.lgs. 152/2006, purché non pregiudichino gli obiettivi di qualità e non si tratti di scarichi diretti in laghi, invasi o acque di transizione.
In caso di sostanze non disciplinate dalla normativa, l’ente competente può fissare limiti specifici. Per terminali delle fognature bianche e portate di supero degli scaricatori di piena, il rispetto dei limiti è garantito dalle regole tecniche previste.
Gli interventi di manutenzione straordinaria che riducono l’efficienza depurativa devono essere programmati e comunicati preventivamente se programmabili; se non programmabili, la comunicazione è immediata. Le comunicazioni indicano motivi, misure di tutela e tempi di ripristino.
Aree sensibili e piccoli agglomerati
La Regione individua, ove necessario, aree sensibili e bacini drenanti. La Giunta definisce criteri tecnici per valutare la riduzione di azoto e fosforo e, entro novanta giorni dall’individuazione dell’area sensibile, provvede alla ricognizione degli impianti, alla selezione di quelli idonei, alla ripartizione delle riduzioni e all’individuazione degli impianti che scaricano fuori bacino ma dentro la delimitazione territoriale.
L’AIT verifica entro 180 giorni l’idoneità degli impianti a conseguire l’obiettivo di riduzione entro sette anni. Se la verifica è negativa, adegua la programmazione per realizzare gli interventi necessari.
Alla scadenza dei sette anni, se l’obiettivo è raggiunto:
- gli impianti selezionati restano soggetti alle percentuali di riduzione fissate e ai limiti di tabella 1 e 3, salvo azoto nitroso e nitrico;
- gli agglomerati oltre 2.000 AE seguono i limiti di tabella 1 e 3, salvo limiti più restrittivi;
- i piccoli agglomerati recapitanti nelle aree sensibili restano sottoposti ai trattamenti appropriati.
Per i piccoli agglomerati, la legge prevede trattamenti appropriati nel rispetto della regolamentazione regionale, con condizioni di tutela della falda, igiene, corretta manutenzione, non compromissione degli obiettivi di qualità e divieto di utilizzo dell’impianto per rifiuti. Sono previste deroghe ai limiti per alcuni casi con reflui industriali, se ricorrono precise condizioni quantitative e qualitative.
Sanzioni
L’applicazione delle sanzioni amministrative spetta alla Regione secondo la disciplina statale. I proventi sono incassati dall’ente competente, nel rispetto dei vincoli di destinazione.
Sono previste sanzioni pecuniarie per:
- rilascio di acque di restituzione in violazione delle disposizioni applicabili;
- utilizzazione agronomica svolta in violazione delle disposizioni regolamentari, ferme restando le sanzioni penali previste dal d.lgs. 152/2006.
Disposizioni transitorie e regime di adeguamento
Per le acque meteoriche di prima pioggia esistenti alla data di entrata in vigore della legge, è previsto un regime transitorio con autorizzazione provvisoria fino alla definizione della procedura. I titolari devono presentare domanda entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento regionale, salvo il rinvio per chi possieda già altri titoli o AIA. L’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni e possono essere previsti tempi per l’adeguamento dei trattamenti.
Per gli scaricatori di piena esistenti, la legge prevede:
- autorizzazione provvisoria fino all’adeguamento;
- comunicazione della classificazione entro 180 giorni dal regolamento;
- programma di adeguamento di otto anni, articolato in due quadrienni;
- eventuale accordo di programma;
- conclusione dell’adeguamento entro otto anni dalla prima autorizzazione successiva all’entrata in vigore della legge;
- attestazione sulle condotte bianche entro 300 giorni dalla legge;
- applicazione di valori di diluizione della previgente normativa per alcuni impianti già esistenti o finanziati.
Per le acque reflue urbane, la Regione promuove accordi e contratti di programma per i piccoli agglomerati. Gli interventi programmati devono concludersi entro il 31 dicembre 2015 o, se non pregiudicano gli obiettivi di qualità, entro il 31 dicembre 2026. Gli accordi fissano tempi, modalità, verifiche e condizioni per l’autorizzazione provvisoria allo scarico.
Per le autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque domestiche da servizi rilasciate dai comuni prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 59/2013, il rinnovo spetta alla struttura regionale competente nell’ambito dell’AUA.
Per le acque di restituzione già in essere, le province dovevano avviare la revisione del disciplinare; i titoli andavano adeguati entro i termini fissati e comunque non oltre quattro anni. Successivamente, le attività transitorie provinciali sono state trasferite alla Regione.
Abrogazioni e norme finali
La legge ha abrogato le previgenti leggi regionali in materia di scarichi e, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale, il previgente regolamento di attuazione del 2003, salvo compatibilità fino a quel momento. Restano inoltre salve le disposizioni degli accordi di programma già vigenti in materia di risorse idriche.
L’atto è stato più volte modificato, ma la disciplina oggi rilevante è quella consolidata sopra descritta, applicabile solo in Toscana.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 30 mag 2006L.R. Toscana 19/2006
- Legge · 9 giu 2006L.R. Toscana 23/2006
- Legge · 9 giu 2006L.R. Toscana 22/2006
- Legge · 21 giu 2006L.R. Toscana 25/2006
- Legge · 21 giu 2006L.R. Toscana 24/2006
- Legge · 8 mag 2006L.R. Toscana 16/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →