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Legge

L.R. Toscana 23/2006

Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana).

Normativa regionaleL.R. Toscana 23/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 23/2006 integra la disciplina del demanio e patrimonio regionale stabilendo che i beni mobili in uso presso sedi e uffici del Consiglio regionale sono regolati dal relativo Regolamento interno di amministrazione e contabilità, nel rispetto dei principi della legge regionale 77/2004. Il regolamento attuativo della legge si applica solo per quanto non diversamente disposto da tale regolamento interno. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Disciplina dei beni mobili del Consiglio regionale in rapporto alla legge sul demanio e patrimonio toscano

Disciplina dei beni mobili del Consiglio regionale

La legge regionale Toscana n. 23 del 9 giugno 2006 interviene sulla disciplina del demanio e patrimonio regionale per chiarire il regime dei beni mobili in uso presso le sedi e gli uffici del Consiglio regionale. Il provvedimento coordina la normativa patrimoniale regionale con l’autonomia regolamentare interna del Consiglio.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda esclusivamente i beni mobili utilizzati presso le sedi e gli uffici del Consiglio regionale della Toscana. Per tali beni, la disciplina non segue integralmente la normativa generale di attuazione della legge regionale sul demanio e patrimonio, ma si conforma in via primaria al regolamento interno del Consiglio.

Regime normativo applicabile

Per i beni mobili del Consiglio regionale:

  • la disciplina deve essere conforme ai principi della legge regionale sul demanio e patrimonio;
  • trova applicazione il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, richiamato dalla legge regionale 36/2001;
  • il regolamento di attuazione della legge regionale 77/2004 si applica solo in via residuale, cioè per gli aspetti non diversamente disciplinati dal regolamento interno.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Portata pratica

Si tratta di un intervento puntuale di coordinamento normativo, utile a definire la prevalenza della disciplina interna del Consiglio regionale per la gestione dei propri beni mobili rispetto alla regolamentazione generale di attuazione della legge patrimoniale regionale.

Testo integrale

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