Cassazione Penale, Sentenza n. 17632/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto il suo ricorso avverso il rigetto, da parte del GIP, dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. I motivi principali erano: (i) errata applicazione dell'art. 79, lett. d), D.P.R. 115/2002 in relazione alla valutazione della diversa composizione del nucleo familiare dichiarata successivamente e, conseguentemente, del diverso ammontare del reddito rilevante; (ii) violazione dell'art. 99, D.P.R. 115/2002, perché il Tribunale ha rigettato il ricorso per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice (in particolare il GIP aveva motivato il rigetto con la sussistenza di redditi significativi nella convivente, mentre il Tribunale ha motivato il rigetto con la mancata comunicazione della variazione della composizione del nucleo). Il ricorrente ha altresì sostenuto che, anche assumendo la diversa composizione del nucleo, la somma dei redditi non supererebbe la soglia prevista dagli artt. 76 e 92 del D.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il Tribunale non ha dato puntuale risposta alla specifica doglianza difensiva circa l'irrilevanza della variazione della composizione del nucleo (in termini di superamento della soglia di reddito) e, invece, ha rigettato il ricorso con un motivo diverso (mancata comunicazione della variazione). La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'opposizione ex art. 99 è uno strumento impugnatorio soggetto ai principi dell'effetto devolutivo e del divieto di reformatio in pejus e, quindi, è illegittimo decidere l'opposizione per ragioni non adottate dal primo giudice. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79, lett. d)
Norma richiamata in relazione alla verifica della composizione del nucleo familiare e alla rilevanza dei redditi ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto che la contestazione sulla diversa composizione dovesse essere esaminata nel merito e non poteva giustificare un rigetto per motivi differenti
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99
Regola l'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha affermato che l'opposizione ha natura impugnatoria e si applicano i principi processuali dell'effetto devolutivo e del divieto di reformatio in pejus, per cui il giudice che decide l'opposizione non può introdurre nuovi motivi peggiorativi rispetto a quelli del primo giudice
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 76 e 92
Indicano i parametri/valori-soglia di reddito per l'ammissione al patrocinio; la Corte osserva che, secondo la censura del ricorrente, i redditi nella composizione successiva non supererebbero la soglia, pertanto la variazione non sarebbe decisiva ai fini dell'esclusione dall'assistenza gratuita
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 18697/2018 e Sez. 4, n. 12491/2011)
Richiamate per il principio secondo cui l'opposizione ex art. 99 va trattata come atto impugnatorio e si applicano i principi del divieto di reformatio in pejus e dell'effetto devolutivo
Massime di principio
- L'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99 DPR 115/2002) ha natura impugnatoria: il giudice che la decide deve confrontarsi con i motivi del primo giudice e con le specifiche doglianze dell'opponente, senza introdurre ragioni nuove che peggiorino la posizione del ricorrente
- Quando viene denunciata una variazione nella composizione del nucleo familiare, il giudice deve valutare concretamente se la nuova composizione, e i relativi redditi, superino la soglia normativa; se non la superano, la variazione è irrilevante ai fini dell'esclusione dall'ammissione al gratuito patrocinio
- Il dovere di comunicare variazioni di stato (es. composizione del nucleo) può essere rilevante solo se tali variazioni incidono effettivamente sui requisiti di ammissione; il giudice deve motivare esplicitamente l'incidenza e non limitarsi a richiamare la mancata comunicazione
- Se il giudice di appello o di opposizione non risponde alle specifiche argomentazioni difensive e decide per ragioni diverse da quelle adottate dal primo giudice, la decisione è viziata e può essere annullata con rinvio per nuovo giudizio
- I principi processuali dell'effetto devolutivo e del divieto di reformatio in pejus si applicano anche agli strumenti atipici o straordinari di impugnazione nei procedimenti per il gratuito patrocinio
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