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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14150/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’istanza di rimborso, presentata da una società in concordato preventivo, del credito d’imposta collegato all’anticipo delle ritenute Irpef sui trattamenti di fine rapporto maturati dai dipendenti negli anni 1996 e 1997, credito che la società assumeva di non aver potuto utilizzare tramite compensazione perché, in seguito alla crisi aziendale, il Fondo di Garanzia INPS era intervenuto per pagare il TFR ai lavoratori e si era surrogato nei loro diritti. L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza di appello che aveva confermato il diritto al rimborso, deducendo due motivi: con il primo sosteneva che l’art. 3, commi 211-213, l. 662/1996 prevedesse soltanto due modalità di recupero del credito, ossia l’utilizzo in compensazione al momento della corresponsione del TFR o per il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, escludendo il rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973; aggiungeva che, essendo intervenuta la procedura di concordato e la surroga dell’INPS, il credito avrebbe dovuto essere gestito nell’ambito della massa dei creditori. Con il secondo motivo l’Ufficio denunciava violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 38 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la contribuente non aveva provato di aver indicato e utilizzato sistematicamente il credito nelle dichiarazioni fiscali utili sin dalle prime annualità, sicché il termine per chiedere il rimborso doveva ritenersi spirato da tempo, non essendo tempestiva l’istanza del 2019.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, riaffermando che l’acconto sulle imposte dovute sul TFR è un anticipo forzoso a carico del sostituto d’imposta, qualificabile come credito d’imposta recuperabile, oltre che nei modi speciali previsti dalla disciplina, anche tramite istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973, al fine di evitare un pregiudizio patrimoniale per il datore di lavoro e un indebito arricchimento dell’erario. Ha invece accolto il secondo motivo: ha rilevato che la documentazione prodotta dalla società riguardava solo annualità dal 2008 in poi, sicché la sentenza di merito aveva erroneamente dato per provata una compensazione sistematica del credito sin dalle prime annualità. Per la Corte, il dies a quo del termine per il rimborso non coincideva con l’ultimo pagamento del TFR in sé, ma con il momento in cui era maturato il diritto del datore di lavoro a utilizzare il credito, ossia quando l’INPS aveva manifestato la volontà di surrogarsi pagando i dipendenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 211, 212 e 213, L. 23 dicembre 1996, n. 662

    "anticipo forzoso"; "credito di imposta"

    prevede un’imposizione straordinaria e un meccanismo di recupero del credito in favore del datore di lavoro; il credito conserva natura di credito d’imposta e, se non recuperato secondo le modalità ordinarie, può essere chiesto a rimborso.

  • art. 38, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    è utilizzabile per chiedere il rimborso del credito d’imposta non recuperato nei modi speciali, entro il termine decorrente dal momento in cui il diritto al recupero è divenuto azionabile.

  • art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato per la funzione di sostituto d’imposta svolta dall’INPS al momento dell’erogazione del TFR.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ritiene deducibile la censura quando il giudice di merito fonda la decisione su prove che dagli atti risultano non prodotte o comunque non dimostrate.

  • art. 160 l. fall.

    richiamato dalla parte ricorrente come contesto della procedura di concordato preventivo e della gestione del credito nella massa; la Corte non fonda la decisione su tale norma.

  • art. 2120 c.c.

    indica il TFR quale base del meccanismo di acconto/rivalutazione richiamato dalla disciplina speciale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norme processuali che identificano i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e nullità/processo.

Massime di principio

  • Il credito d’imposta previsto per l’anticipo sulle imposte dovute sul TFR ha natura di credito del sostituto d’imposta, non di mera agevolazione fiscale; pertanto, se non è recuperato con i meccanismi speciali indicati dalla legge, può essere chiesto a rimborso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 602/1973.
  • L’esclusione del rimborso, in assenza di una espressa preclusione normativa, determinerebbe un indebito arricchimento dell’erario e un ingiustificato sacrificio patrimoniale del datore di lavoro.
  • In tema di rimborso di crediti d’imposta legati al TFR, il termine di decadenza non decorre automaticamente dal versamento degli acconti, ma dal momento in cui il diritto al recupero è concretamente esercitabile, cioè quando si verifica il presupposto che consente l’utilizzo del credito o la sua richiesta a rimborso.
  • Il giudice di merito non può ritenere provata una compensazione sistematica del credito o una decorrenza del termine sulla base di documenti non prodotti o non riferibili alle annualità decisive; se la prova è mancante, la decisione incorre in errore valutativo censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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