Cassazione Penale, Sentenza n. 3669/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cortese era stato condannato in appello per il reato di calunnia nei confronti del sost. comm. Di Belardino, che in un'annotazione di p.g. aveva ritenuto dalle intercettazioni l'esistenza di un tentativo di intimidazione posto in essere da Cortese nei confronti del dirigente comunale Paolo Zanolli. In primo grado Cortese era stato assolto per difetto dell'elemento soggettivo. La Corte di appello, accogliendo l'impugnazione del Procuratore generale, ritenne che Cortese, avendo avuto accesso agli atti d'indagine e all'avviso ex art. 415-bis c.p.p., fosse comunque consapevole dell'effettiva esistenza delle intercettazioni e quindi del fondamento oggettivo dell'ipotesi accusatoria. Cortese ha impugnato in Cassazione sostenendo carenza di motivazione riguardo agli elementi oggettivo e soggettivo del reato e violazione di legge sulla sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. La Corte ha ritenuto che il giudice di appello si sia concentrato sui profili oggettivi (esistenza delle intercettazioni e consapevolezza del denunciante) senza valutare correttamente il dolo richiesto per la calunnia: la denuncia contestava la possibilità, sulla base di captazioni dal contenuto non univoco, di ritenere sussistente un reato. Tale contestazione era un'apprezzamento interpretativo non necessariamente fraudolento; la giurisprudenza afferma che non c'è dolo di calunnia quando la falsa incolpazione nasce da convinzioni di carattere valutativo o interpretativo, salvo che siano fraudolente o consapevolmente forzate. Inoltre il tenore delle conversazioni non consentiva una conclusione inequivocabile sul tentativo di intimidazione, come già osservato in primo grado.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
Citato per indicare che il ricorrente aveva avuto accesso agli atti d'indagine (avviso ex art. 415-bis) e quindi era a conoscenza delle intercettazioni; la Corte ha però ritenuto che la sola conoscenza degli atti non prova il dolo richiesto per la calunnia.
Giurisprudenza - Sez.6, n.50254 del 13/11/2015 (Parodi, Rv.265751)
Principio richiamato: non sussiste il dolo specifico della calunnia quando la falsa incolpazione deriva da un convincimento dell'agente su profili valutativi o interpretativi, purché tale valutazione non sia fraudolenta o consapevolmente forzata. Applicato per ritenere che la denuncia di Cortese fosse un'apprezzamento interpretativo non doloso.
Massime di principio
- La mera conoscenza dell'esistenza di elementi di prova (es. intercettazioni) non prova automaticamente il dolo di calunnia: occorre dimostrare che la denuncia sia stata formulata con consapevolezza della falsità e con intento doloso.
- Se la contestazione di un atto (es. un'annotazione di p.g.) si fonda su un'interpretazione non univoca delle risultanze probatorie, tale iniziativa può rientrare nella legittima critica o nella difesa, e non configurare calunnia salvo che risulti fraudolenta o artificiosa.
- I giudici devono valutare distintamente l'elemento oggettivo (fatti) e l'elemento soggettivo (dolo): la presenza di dati oggettivi che sostengono l'annotazione contestata non esclude automaticamente l'assenza del dolo nell'accusatore.
- Errori materiali formali nell'annotazione (es. indicazioni anagrafiche o numerazioni errate) sono irrilevanti se il denunciante aveva motivo di ritenere che la diversa interpretazione non fosse frutto di una menzogna consapevole.
- In situazioni analoghe è necessario raccogliere prove specifiche della consapevolezza della falsità della denuncia (messaggi, dichiarazioni esplicite, comportamenti fraudolenti) per integrare il reato di calunnia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3514/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3515/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3516/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3517/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3520/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3523/2022 del 01/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →