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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04250/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione per asserita mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Ha inoltre dedotto, con il secondo motivo, l'eccessività della pena, lamentando la violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti o manifestamente infondati, rilevando che il primo riproponeva argomentazioni già svolte in appello senza una critica specifica alla decisione e che, comunque, mancava il requisito della non abitualità della condotta. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha osservato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione coerente con gli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato i numerosi precedenti penali dello stesso genere come indice di persistente inclinazione al delitto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il primo perché meramente reiterativo di censure già respinte in appello e comunque incompatibile con la mancanza del requisito della non abitualità; il secondo perché attinente a una valutazione di merito sulla pena, adeguatamente motivata in relazione alla gravità della condotta e ai precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità non è applicabile quando difetta il requisito della non abitualità della condotta.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena va effettuata dal giudice di merito secondo i criteri legali di commisurazione, e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riprodurre in modo pedissequo i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone, oltre alla modesta offensività del fatto, anche la non abitualità della condotta; in mancanza di tale requisito la richiesta deve essere respinta.
  • La determinazione della pena e la valutazione degli aumenti o diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per difetto o manifesta illogicità della motivazione.
  • I precedenti penali per reati della stessa indole possono essere valorizzati ai fini della commisurazione della pena come indice di una persistente inclinazione al delitto e di maggiore capacità criminogena.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioniPena e commisurazione
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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