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Sentenza

Sentenza del 18/06/2015 n. 3613 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Sanzioni - Tardiva presentazione dichiarazioni da parte dell'intermediario - Cumulo giuridico.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’applicazione di una sanzione distinta per ciascuna dichiarazione inviata oltre il termine, sostenendo che i plurimi invii tardivi erano avvenuti nello stesso contesto temporale e costituivano un’unica condotta oggettivamente unitaria. La separazione dei file sarebbe dipesa da esigenze esclusivamente tecniche, legate al sovraccarico dei terminali nel periodo di scadenza, e avrebbe comunque agevolato l’Ufficio ricevente e tutelato i contribuenti. Poiché le violazioni erano formali, senza effetti sulla base imponibile o sulla liquidazione del tributo, è stata invocata l’applicazione del cumulo giuridico.

La decisione

La decisione ha riconosciuto l’applicabilità del cumulo giuridico previsto dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, con conseguente applicazione di un’unica sanzione, determinata secondo il criterio previsto dall’art. 8, comma 2, della L. n. 689/1981, anziché di tante sanzioni quante erano le dichiarazioni trasmesse tardivamente. Le singole violazioni sono state considerate parte di una macro-violazione caratterizzata da condotta unitaria e buona fede dell’intermediario.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997

    La norma è stata interpretata nel senso che più violazioni commesse in un unico contesto o riconducibili a una condotta sostanzialmente unitaria possono essere assoggettate al cumulo giuridico, con applicazione di una sanzione unica più favorevole.

  • Art. 8, comma 2, L. n. 689/1981

    Richiamato quale criterio per l’applicazione della sanzione unica in presenza di più violazioni riconducibili a un’unica condotta.

Massime di principio

  • Quando un intermediario invia tardivamente più dichiarazioni nello stesso periodo e per ragioni riconducibili a un’unica situazione operativa, può essere invocato il cumulo giuridico invece dell’applicazione di una sanzione autonoma per ogni invio.
  • La natura meramente formale della violazione, cioè l’assenza di effetti sulla base imponibile, sulla liquidazione o sul pagamento del tributo, costituisce un elemento favorevole all’applicazione del cumulo giuridico.
  • La separazione tecnica degli invii non esclude necessariamente l’unitarietà della condotta, soprattutto se gli invii sono ravvicinati, determinati da esigenze operative e non comportano un danno sostanziale per l’Amministrazione o per il contribuente.
  • L’applicazione del cumulo non è automatica: occorre dimostrare il collegamento temporale e oggettivo tra le violazioni, l’assenza di effetti sostanziali e, ove rilevante, la buona fede dell’intermediario.
  • In casi analoghi è opportuno documentare le circostanze tecniche degli invii, le date e gli orari delle trasmissioni, il sovraccarico dei sistemi e ogni elemento utile a provare che si è trattato di una condotta unitaria.

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