Cassazione Penale, Sentenza n. 40969/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del GIP che ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto di convalida della perquisizione di urgenza eseguita dai Carabinieri presso la loro abitazione. Sostengono violazione degli artt. 252-bis e 352, comma 4-bis c.p.p., perché il giudice avrebbe illegittimamente escluso dall'ambito di applicazione di tali norme la perquisizione "preventiva" eseguita ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., poi riqualificata dal PM come perquisizione ai sensi dell'art. 103 d.P.R. n. 309/1990. In sostanza i ricorrenti adducono che il rimedio dell'opposizione, introdotto dal d.lgs. n.150/2022 per colmare il vuoto evidenziato dalla Corte EDU (Brazzi c. Italia), deve applicarsi anche alle perquisizioni preventive non seguite da sequestro.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha affermato in via generale che il rimedio dell'opposizione previsto dagli artt. 252-bis e 352, comma 4-bis c.p.p. si applica anche alle perquisizioni preventive eseguite ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., ritenendo che non sussiste un'esclusione normativa delle perquisizioni preventive e che l'esclusione sarebbe incostituzionale e inconciliabile con la giurisprudenza convenzionale. Tuttavia, nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il rimedio non fosse esperibile perché la perquisizione era stata seguita dal sequestro della sostanza stupefacente: il sequestro, infatti, impedisce l'autonoma impugnazione del decreto che dispone o convalida la perquisizione e richiama il rimedio del riesame (art. 324 c.p.p.), salvo che non venga dedotta l'abnormità dell'atto. Inoltre i ricorrenti non hanno dedotto profili di abnormità tali da rendere ammesso il ricorso per cassazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati infondati e i ricorrenti condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
introduzione del rimedio dell'opposizione per perquisizioni non seguite da sequestro
La riforma ha creato un rimedio specifico (opposizione) per colmare il vuoto di tutela evidenziato dalla Corte EDU; il suo ambito va interpretato in senso estensivo rispetto alle perquisizioni, includendo anche quelle preventive
art. 252-bis cod. proc. pen.
Regola l'opposizione avverso il decreto del pubblico ministero relativo alla perquisizione non seguita da sequestro; il giudice valuta se la perquisizione è stata disposta nei casi previsti dalla legge
art. 352, comma 4-bis cod. proc. pen.
art. 352, comma 4-bis c.p.p.
Estende l'opposizione alla perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria e convalidata dal PM; la norma mira a tutelare chi subisce perquisizioni non seguite da sequestro
art. 41 T.U.L.P.S.
art. 41 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Norma che legittima perquisizioni preventive nell'ambito della polizia di sicurezza; tali perquisizioni non richiedono preesistente notizia di reato ma rimangono soggette al controllo giurisdizionale previsto dagli artt. 252-bis e 352, comma 4-bis, ove non seguite da sequestro
art. 103 d.P.R. n. 309/1990
art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata dal PM per qualificare la perquisizione in relazione al contrasto al traffico di stupefacenti; può giustificare la convalida della perquisizione ai fini del procedimento penale
art. 324 cod. proc. pen.
Previsto il rimedio del riesame per le misure cautelari reali (sequestro); quando alla perquisizione segue un sequestro il rimedio ordinario è il riesame e non l'opposizione autonoma
Corte EDU, sentenza Brazzi c. Italia
sentenza del 27/09/2018 (Brazzi c. Italia)
Ha richiamato il vuoto di tutela in assenza di controllo giurisdizionale per perquisizioni non seguite da sequestro; ragione della riforma che ha introdotto l'opposizione
Sez. 5, n. 5261 del 03/12/2024
Sez. 5, n. 5261 del 03/12/2024
Precisa che quando ad una perquisizione domiciliare segue il sequestro il decreto che dispone o convalida la perquisizione non è autonomamente impugnabile, salvo abnormità dell'atto
Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996 (Sala)
Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996
Affermato il principio secondo cui la perquisizione effettuata al di fuori dei casi e modi di legge è abnorme e rende inutilizzabili le prove acquisite, con sanzione della inutilizzabilità
art. 24 Cost. e art. 8 CEDU
art. 24 Cost.; art. 8 CEDU
Richiamate come garanzie da rispettare: diritto di difesa e diritto alla vita privata; l'accesso al rimedio giurisdizionale è requisito costituzionale/convenzionale che giustifica l'interpretazione estensiva dell'opposizione
Massime di principio
- Il rimedio dell'opposizione introdotto dal d.lgs. n.150/2022 si applica anche alle perquisizioni preventive eseguite ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., se non seguite da sequestro
- Quando alla perquisizione segue il sequestro la tutela passa invece attraverso il rimedio del riesame (art. 324 c.p.p.); il decreto di convalida della perquisizione non è autonomamente impugnabile salvo che si deduca l'abnormità dell'atto
- Per contestare efficacemente una perquisizione seguita da sequestro è necessario dedurre e motivare profili di abnormità (esecuzione fuori dai casi o modi di legge o violazione di diritti costituzionali irrinunciabili)
- Nella valutazione della legittimità della perquisizione il giudice si basa sul verbale delle operazioni e sugli atti che il pubblico ministero ritiene di trasmettere; la richiesta di atti aggiuntivi è rimessa alla discrezionalità del PM
- Una interpretazione che escluda i destinatari di perquisizioni preventive dall'accesso al rimedio impugnatorio determinerebbe disparità di trattamento e rischierebbe conflitti con art. 24 Cost. e art. 8 CEDU
- Se la perquisizione è stata svolta per finalità diverse da quelle dichiarate (es. cercare armi ma si rinviene droga), può intervenire il principio male captum bene retentum per la conservazione del materiale sequestrato, ma rimangono possibili contestazioni sulla legittimità dell'atto
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