Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00336/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal mancato perfezionamento di una definizione agevolata ai sensi della L. n. 289/2002, art. 9-bis, relativa a omessi versamenti di imposte dichiarate per più annualità. Dopo una precedente pronuncia di Cassazione che aveva rigettato nel merito i ricorsi della contribuente, l'Ufficio ha nuovamente iscritto a ruolo le somme e notificato due nuove cartelle di pagamento, una delle quali corretta per errori nell'indicazione delle annualità. La società ha impugnato tali cartelle deducendo: decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo/riscossivo; violazione del giudicato e duplicazione di imposta; carenza o apparenza della motivazione della cartella; omessa pronuncia sulle contestazioni relative ad annualità e importi, in particolare con riguardo all'anno 2002. In Cassazione sono stati proposti quattro motivi, fondati su violazioni di legge, asserita violazione del giudicato, omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il credito erariale fondato su un accertamento divenuto definitivo per effetto di sentenza passata in giudicato non è soggetto al termine di decadenza dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, ma al termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; ha dunque considerato tempestive le cartelle notificate nel 2012 e nel 2013 rispetto al giudicato del 2012. Il secondo motivo è stato respinto perché la precedente sentenza di Cassazione aveva definitivamente negato il condono, facendo venir meno tutti i benefici della definizione agevolata e rendendo dovute integralmente le imposte; la doglianza sulla duplicazione d'imposta è stata inoltre ritenuta inammissibile per difetto di specificità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per impropria sovrapposizione di censure eterogenee ex art. 360 c.p.c. e comunque infondato, poiché la motivazione della CTR era intellegibile. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile quanto al vizio motivazionale per la presenza di "doppia conforme" e comunque infondato, perché la CTR aveva implicitamente rigettato la censura sulle somme relative al 2002 richiamando la precedente decisione di Cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere formulati in modo specifico e coerente con il vizio denunciato; non è ammissibile la mescolanza di censure di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale senza una chiara distinzione dei profili dedotti.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    nel testo ratione temporis

    Il termine di decadenza per la notifica della cartella non si applica quando la riscossione è fondata su un credito ormai coperto da giudicato.

  • art. 2953 c.c.

    Quando il titolo del credito è una sentenza passata in giudicato, si applica la prescrizione decennale propria dell'actio iudicati.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    Il mancato perfezionamento della definizione agevolata comporta la perdita di tutti i benefici del condono e la persistenza dell'obbligazione tributaria originaria.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato come parametro del giudicato interno/esterno, ma la Corte ha escluso la violazione del giudicato perché la precedente pronuncia aveva già definito la debenza dei tributi.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi sulla precedente decisione impedisce di rimettere in discussione la spettanza del condono e la debenza delle somme.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della cartella e l'assenza di vizio sindacabile in cassazione.

  • art. 7 L. 212/2000

    La cartella deve contenere gli elementi necessari a individuare la pretesa; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se la decisione del giudice di merito comporta un rigetto implicito della domanda o eccezione compatibile con l'impostazione logico-giuridica adottata.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Accertati i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • D.M. 28/06/1999

    Richiamato dalla CTR come parametro formale di sufficienza della motivazione della cartella.

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 25, comma 2

    Richiamato dalla CTR per ritenere adeguata la motivazione della cartella di pagamento.

  • D.M. 3/9/99 n. 321, artt. 1 comma 2 e 6 comma 1

    Richiamati dalla CTR come base regolamentare per la struttura e la motivazione della cartella.

Massime di principio

  • Quando la riscossione è fondata su un titolo giudiziale definitivo, il credito tributario non è soggetto ai termini decadenziali della cartella previsti per la riscossione ordinaria, ma al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati.
  • Il diniego definitivo del condono o della definizione agevolata comporta la caducazione di tutti i benefici connessi alla procedura e la piena debenza del tributo originario, non limitatamente alle sanzioni.
  • La deduzione di duplicazione d'imposta o di altre irregolarità dell'iscrizione a ruolo deve essere specifica e autosufficiente, con indicazione degli atti e dei documenti rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la questione sia stata disattesa implicitamente dalla decisione, purché la statuizione adottata sia logicamente incompatibile con l'accoglimento della tesi prospettata.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentita la commistione di censure eterogenee riferite contemporaneamente a violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale senza chiara separazione dei rispettivi presupposti.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.