Cassazione Penale, Sentenza n. 25836/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (traffico di stupefacenti). L'imputato era accusato di ripetute cessioni di cocaina in concorso con i congiunti, nell'ambito di una rete che riforniva il mercato catanese (ruolo di corriere); la difesa ha censurato la valutazione del pericolo di reiterazione, la mancata adeguata motivazione circa l'attualità del pericolo, la mancata considerazione della confessione e della risalenza dei fatti nonché l'adeguatezza della misura alternativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione logica e puntuale: il quadro indiziario (confermata anche dalla confessione), i precedenti penali, la natura sistematica e ripetuta della condotta, e i consolidati rapporti con fornitori e soggetti della criminalità organizzata giustificavano la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.). La Corte ha inoltre condiviso la valutazione che gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico avrebbero potuto prevenire la fuga ma non avrebbero efficacemente interrotto i rapporti illeciti dell'indagato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale che incrimina il traffico e la cessione di stupefacenti; è il capo di imputazione principale per il quale è stata disposta la custodia cautelare
art. 274 lett. c) cod.proc.pen.
Fondamento giuridico per la custodia cautelare in presenza di pericolo di reiterazione: la Corte ha ritenuto sussistente tale pericolo in ragione della personalità dell'indagato, della sistematicità della condotta e dei legami con la criminalità organizzata
art. 284 comma 2 cod.proc.pen.
Norma che disciplina prescrizioni e modalità delle misure cautelari alternative (es. misure interdittive o obblighi). La Corte ha considerato che la misura alternativa proposta (arresti domiciliari con braccialetto) sarebbe stata inefficace a impedire i contatti illeciti
art. 606 lett. c) cod.proc.pen.
Motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione di legge; la Corte ha ritenuto che la censura non dimostrasse un errore di diritto tale da giustificare la cassazione
art. 606 lett. e) cod.proc.pen.
Motivo di ricorso per cassazione relativo alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale logica e coerente, quindi non censurabile
artt. 125, comma 3; 274; 275; 275-bis cod.proc.pen.
Richiamate dalla difesa come richiamo a principi di adeguatezza delle misure e criteri generali sulle misure cautelari; la Corte ha valutato in concreto l'adeguatezza e ritenuto fondata la scelta della custodia cautelare in carcere
Corte Cost. n.186 del 2000
Riferimento giurisprudenziale menzionato con riguardo alla legittimità della condanna alla Cassa delle Ammende; usato dalla Corte per fondare la condanna pecuniaria
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione si valuta in concreto con riferimento alla personalità dell'imputato, alla sistematicità e modalità della condotta e ai rapporti con ambienti criminali: tali elementi possono giustificare la custodia cautelare anche se è intervenuta confessione
- La confessione dell'indagato non esclude automaticamente il rischio di reiterazione né rende inidonea la misura cautelare se la confessione appare tardiva, strumentale o intervenuta dopo la raccolta di prove solide
- La risalenza temporale dei fatti non basta di per sé a escludere la necessità della misura cautelare se non risultano elementi concreti di cambiamento di vita o rescissione dei legami illeciti
- Gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico possono essere efficaci contro il pericolo di fuga ma non sempre sono idonei a impedire contatti illeciti: il giudice deve valutare specificamente l'efficacia della misura rispetto alle esigenze cautelari concrete
- In Cassazione le censure generiche sulla motivazione o sul mancato esame di alternative richiedono la dimostrazione di vizi specifici (contraddittorietà logica o violazione di legge); valutazioni motivazionali ben argomentate dal giudice di merito difficilmente sono riformabili
- Quando l'attività contestata è collegata a organizzazioni criminali, i requisti per misure restrittive sono valutati con maggior rigore in funzione della probabilità che l'imputato mantenga rapporti utili alla commissione di nuovi reati
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