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Sentenza

Sentenza n. 413/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento dell'autorizzazione prot. n. 110/Amb. del 21 gennaio 2015 con cui l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Gaeta ha autorizzato il signor Ciano Mario alla traslazione resti mortali del defunto Ciano Salvatore nonché di tutti gli atti e i provvedimenti connessi, correlati e consequenziali a quelli impugnati; e per la condanna del Comune di Gaeta al risarcimento del danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa in favore del ricorrente;

Giustizia amministrativa201800294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione comunale alla traslazione dei resti mortali del defunto, con domanda connessa di risarcimento del danno esistenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'autorizzazione rilasciata dal Comune a un altro congiunto per la traslazione dei resti mortali del defunto, deducendo la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e dell'art. 79, comma 2, d.P.R. 285/1990, ritenuto applicabile quanto alla necessità del consenso di tutti i congiunti dello stesso grado. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno esistenziale. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, l'irricevibilità per tardività e il difetto di interesse; tali eccezioni sono state respinte dal Collegio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, poiché la controversia riguarda l'esercizio di un potere amministrativo asseritamente illegittimo, e ha ritenuto tempestiva l'impugnazione, essendo stata proposta entro sessanta giorni dall'accesso agli atti e dalla piena conoscenza del provvedimento. Ha inoltre riconosciuto l'interesse del ricorrente, quale congiunto, a rendere omaggio al defunto nel luogo originario di tumulazione. Nel merito, ha stabilito che per l'esumazione e la traslazione dei resti mortali non è richiesto il consenso unanime dei congiunti dello stesso grado: l'autorizzazione rientra nella valutazione del sindaco ai sensi dell'art. 83 d.P.R. 285/1990. L'obbligo di consenso unanime previsto dall'art. 79 d.P.R. 285/1990 riguarda invece la cremazione e non è estensibile alla traslazione. Il Collegio ha aggiunto che, anche ammettendo l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, il vizio non avrebbe comportato l'annullamento, poiché il ricorrente non ha indicato quali elementi avrebbe introdotto nel procedimento e che avrebbero potuto incidere sulla decisione, secondo l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. È stata quindi respinta anche la domanda risarcitoria, in assenza di illegittimità dell'atto. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta dal ricorrente quale vizio procedimentale, ma non ha condotto all'annullamento dell'atto.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    Il soggetto che deduce la mancata partecipazione deve indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto e che avrebbero potuto incidere sulla decisione; solo successivamente l'amministrazione è onerata di dimostrare l'immutabilità del contenuto provvedimentale. Nel caso concreto il ricorrente si è limitato a deduzioni generiche.

  • art. 79 d.P.R. 285/1990

    La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

    La necessità del consenso di tutti i parenti dello stesso grado è prevista espressamente per la cremazione e non per la traslazione dei resti mortali.

  • art. 83 d.P.R. 285/1990

    Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

    La traslazione in altra sepoltura, ove non disposta dall'autorità giudiziaria, è subordinata all'autorizzazione del sindaco e non al consenso unanime di tutti i congiunti dello stesso grado.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La decisione dà atto dello svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La traslazione dei resti mortali in altra sepoltura, ove non disposta dall'autorità giudiziaria, è subordinata all'autorizzazione del sindaco ai sensi dell'art. 83 d.P.R. 285/1990 e non richiede il consenso unanime di tutti i congiunti dello stesso grado, salvo diversa previsione normativa applicabile al caso concreto.
  • L'obbligo di manifestazione della volontà da parte di tutti i parenti dello stesso grado previsto dall'art. 79 d.P.R. 285/1990 opera per l'autorizzazione alla cremazione e non può essere automaticamente esteso alla traslazione dei resti mortali.
  • Chi deduce l'omessa comunicazione di avvio del procedimento deve indicare specificamente gli elementi conoscitivi e partecipativi che avrebbe introdotto e che avrebbero potuto incidere sulla decisione; deduzioni meramente generiche non sono sufficienti a superare la regola di non annullabilità prevista dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • La controversia sulla legittimità dell'autorizzazione amministrativa alla traslazione dei resti mortali appartiene alla giurisdizione amministrativa quando la posizione dedotta è connessa all'esercizio di un potere amministrativo, anche se la vicenda coinvolge rapporti tra congiunti del defunto.

Come è indicizzato

MaterieServizi cimiteriali e funebriPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizione

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