Sentenza del 05/06/2017 n. 5005 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Accertamento - cancellazione di società dal registro delle imprese - legittimazione attiva e passiva - effetti - raddoppio dei termini ex art. 28 - co.4 D.Lgs. n. 175/14 - applicabilità - condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità di un atto tributario emesso nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta. Il ricorrente contestava, in sostanza, la possibilità di notificare e di far valere l’atto nei confronti di un soggetto non più esistente, nonché l’applicazione del raddoppio quinquennale dei termini previsto dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014. La questione centrale era stabilire se tale disciplina potesse operare retroattivamente anche quando la cancellazione fosse avvenuta prima del 13 dicembre 2014.
La decisione
La sentenza ha affermato che l’atto tributario emesso nei confronti di una società estinta è nullo, poiché rivolto a un soggetto non più esistente. Tale nullità può essere rilevata d’ufficio. La società estinta è priva di legittimazione attiva, sicché l’opposizione proposta dal liquidatore in nome della società è improponibile; tuttavia, al liquidatore o al soggetto destinatario dell’atto deve essere riconosciuto il diritto di difesa, limitatamente alla contestazione della nullità dell’atto e non al merito della pretesa tributaria. Il raddoppio dei termini previsto dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 non è stato ritenuto applicabile, trattandosi di norma sostanziale non retroattiva: il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione opera solo per le richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014 in poi.
Norme richiamate
Art. 2945, comma 2, codice civile
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione della società, anche se residuano crediti o debiti insoddisfatti. Dopo l’estinzione, la società non può essere validamente destinataria di nuovi atti tributari.
Art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014
La norma prevede, ai fini tributari, una forma di ultrattività quinquennale della società cancellata, differendo gli effetti dell’estinzione. Secondo la sentenza, si tratta di una disciplina sostanziale non retroattiva, applicabile soltanto alle richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014.
Art. 24 Costituzione
Anche quando l’atto sia indirizzato a una società estinta, il soggetto concretamente pregiudicato, personalmente o quale ex rappresentante, deve poter agire in giudizio almeno per far accertare la nullità dell’atto.
Massime di principio
- Un atto tributario emesso contro una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese è, in linea generale, nullo perché rivolto a un soggetto inesistente.
- La società estinta non può proporre validamente un’opposizione nel merito, poiché è priva di legittimazione attiva; il rappresentante o liquidatore può però contestare la nullità dell’atto per tutelare il proprio diritto di difesa.
- La cancellazione produce l’estinzione anche quando esistano ancora crediti, debiti o rapporti tributari pendenti, salvo l’applicazione della specifica disciplina di ultrattività prevista dal D.Lgs. n. 175/2014.
- Il differimento quinquennale degli effetti fiscali dell’estinzione non si applica retroattivamente: occorre verificare la data della richiesta di cancellazione, che deve essere successiva o coincidente con il 13 dicembre 2014.
- In casi analoghi è essenziale distinguere tra contestazione della validità formale e soggettiva dell’atto, sempre possibile per il soggetto pregiudicato, e contestazione del merito della pretesa, che può essere preclusa dall’inesistenza giuridica della società destinataria.
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