Cassazione Penale, Sentenza n. 26711/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di condanna, ritenendo inadempiuti gli obblighi cui il beneficio era subordinato, in particolare l’obbligo di risarcimento dei danni. Il condannato ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 163 c.p. e illogicità della motivazione: sosteneva che il giudice dell’esecuzione non avrebbe considerato documentate sopravvenienze economiche sfavorevoli rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza; che il termine per adempiere era spirato mentre egli era detenuto, quindi impossibilitato a lavorare e a reperire risorse; che, inoltre, era gravato da altri debiti verso le parti civili e l’Erario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione debba verificare se, nel periodo rilevante tra il passaggio in giudicato della sentenza e la scadenza del termine per adempiere, il condannato fosse in assoluta e incolpevole impossibilità di eseguire gli obblighi imposti; tuttavia, grava sul condannato l’onere di provare tale impossibilità. Nel caso concreto, lo stato detentivo non è stato ritenuto sufficiente, alla luce dell’ingente somma già lucrata dall’attività illecita e del mancato chiarimento sulla destinazione di tali somme. Non emergendo elementi idonei a superare la revoca, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e alla somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 163 c.p.
viene richiamato come norma sulla sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di obblighi; la revoca è esclusa solo in caso di assoluta impossibilità di eseguire la prestazione, non imputabile al condannato
art. 616 c.p.p.
viene applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 163 cod. pen.
richiamato dal ricorrente a fondamento della censura contro la revoca del beneficio
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al risarcimento del danno o ad altri obblighi, la revoca non è automatica per il solo inadempimento: il condannato può opporre l’assoluta impossibilità di adempiere, ma tale impossibilità deve essere concreta, provata e non dipendere da condotte volontarie o rimproverabili del medesimo.
- Il giudice dell’esecuzione deve valutare la non imputabilità dell’inadempimento con riferimento al periodo compreso tra il passaggio in giudicato della sentenza e la scadenza del termine fissato per l’adempimento, non a un arco temporale indeterminato successivo.
- L’onere di allegare e dimostrare l’assoluta impossibilità di adempiere grava sul condannato che invochi la conservazione del beneficio sospensivo.
- Lo stato di detenzione, da solo, non integra necessariamente assoluta impossibilità di adempiere agli obblighi risarcitori, specie quando risultino utilità economiche conseguite dal reato e non venga spiegata la loro destinazione.
- In sede di legittimità, la censura contro la revoca del beneficio è manifestamente infondata quando mira solo a contrapporre una diversa lettura delle risultanze senza dimostrare l’errore del giudice sull’effettiva impossibilità incolpevole di adempiere.
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