Cassazione Penale, Sentenza n. 17269/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia domiciliare applicata con provvedimento del GIP di Castrovillari (8/11/2024) per il reato di detenzione e messa in vendita di materiale rientrante nell'elencazione normativa degli esplosivi (artt. 1 e 2, L. 895/1967). Il ricorrente denunciava omessa o contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza del requisito della "micidialità" del materiale: sosteneva che i singoli manufatti erano non micidiali e che la prova svolta (accensione su terreno sabbioso e osservazione del mero spostamento della sabbia) non fosse idonea a dimostrare la capacità distruttiva richiesta dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura proposta si traducesse in una ricostruzione dei fatti e in una rivalutazione delle prove, operazioni non consentite in sede di legittimità rispetto a un provvedimento cautelare. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale conforme e non manifestamente illogica: i giudici di merito avevano indicato elementi probatori concreti (prove di accensione eseguite dalla polizia giudiziaria con produzione di cratere, misura del cratere, proiezione di frammenti a determinate distanze, esplosione simultanea di più manufatti) dai quali era stato desunto il requisito della micidialità nel contesto (quantitativo, confezionamento, ambiente). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge n. 895 del 1967, artt. 1 e 2
Norma che incrimina la detenzione e la vendita di materiali esplodenti senza la prevista licenza; la Corte ha ritenuto applicabile la misura cautelare sulla base degli elementi che indicavano detenzione e finalità di vendita.
Codice penale, art. 678
Richiamato nella giurisprudenza per la definizione di "materiale esplodente": distingue materiali privi di potenzialità micidiale da esplosivi di elevata potenzialità. La Corte ha applicato tale distinzione richiedendo accertamenti concreti sulla micidialità complessiva.
Legge n. 497 del 1974, art. 10
Norma che sanziona esplosivi di elevata potenzialità; richiamata per evidenziare la categoria degli esplosivi micidiali, distinta dai materiali pirotecnici non micidiali singolarmente considerati.
Codice di procedura penale, artt. 127 e 611
Norme processuali relative alle impugnazioni e alle modalità di trattazione in camera di consiglio; richiamate nel procedimento per la valutazione delle deduzioni e per la mancata richiesta di trattazione partecipata.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede, tra l'altro, la possibilità di condanna al pagamento a titolo di ammenda in caso di proposizione colposa di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione disponendo il versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari non è consentito rimettere in discussione la valutazione di fatto e la rivalutazione delle prove: il sindacato è limitato a verificare la sussistenza dei requisiti minimi di motivazione (coerenza, completezza, logicità).
- La 'micidialità' del materiale esplodente va valutata concretamente tenendo conto non solo della natura chimico‑strutturale del singolo manufatto, ma anche del quantitativo, delle modalità di confezionamento, dell'ambiente di detenzione e di prove empiriche (es. accensioni, crateri prodotti, distanza di proiezione dei frammenti).
- Contestare la modalità di svolgimento di accertamenti tecnici o imporre una diversa valutazione degli effetti di una prova è un rilievo di merito che deve essere proposto nei gradi di merito, non è solitamente risolvibile in cassazione.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente se ricostruisce i fatti su basi concrete e collegati logicamente alle esigenze cautelari; la mera lamentela di insufficienza interpretativa è inammissibile se equivale a un invito alla rivalutazione probatoria.
- Proceduralmente, l'insussistenza di presupposti di ammissibilità del ricorso può comportare la condanna al pagamento di una somma a titolo di ammenda quando emergano profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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