Ordinanza n. 1354/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la disciplina del payback per i dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 23766/2025 e ha chiesto in via cautelare la sospensione della relativa efficacia. Dalla motivazione emergono censure concernenti la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici, la sua compatibilità con la normativa dell’Unione europea e la giurisdizione con riguardo ai singoli atti regionali. Le ulteriori questioni di costituzionalità e le altre censure sono state prospettate come meritevoli di approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. In questa fase ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha già affermato la legittimità costituzionale della disciplina del payback, ritenendo conforme un intervento legislativo sopravvenuto fondato su un accorto e non implausibile bilanciamento tra autonomia contrattuale pubblica e privata, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari della finanza pubblica. Le ulteriori questioni di costituzionalità potranno essere esaminate nel merito, ma non è stato ravvisato un periculum tale da giustificare in sede cautelare la disapplicazione della legge. A un sommario esame, la normativa UE invocata dall’appellante non è apparsa pertinente. Anche le censure ulteriori, inclusa quella sulla giurisdizione relativa ai singoli atti regionali, sono state rinviate all’approfondimento di merito. Sono state fissate l’udienza di merito e la compensazione delle spese della fase cautelare; è stata inoltre autorizzata la notificazione per pubblici proclami nelle modalità già seguite in primo grado.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello e della valutazione sulla sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2024
La disciplina del payback per i dispositivi medici è stata ritenuta costituzionalmente legittima, in quanto fondata su un accorto bilanciamento, secondo modalità non implausibili, tra autonomia contrattuale pubblica e privata, continuità dei servizi sanitari e interessi finanziari della finanza pubblica.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza può essere negata quando le questioni di costituzionalità prospettate richiedano un approfondimento di merito e non sia dimostrato un periculum tale da giustificare la disapplicazione provvisoria della legge.
- La disciplina del payback per i dispositivi medici è stata già ritenuta conforme a Costituzione quando realizza, con modalità non implausibili, un accorto bilanciamento tra autonomia contrattuale delle parti pubbliche e private, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari della finanza pubblica.
- In fase cautelare il giudice amministrativo può limitarsi a una valutazione sommaria della pertinenza della normativa dell’Unione europea invocata, rinviando al merito l’approfondimento della relativa applicabilità.
- Le censure relative alla giurisdizione sui singoli atti regionali possono essere riservate alla fase di merito quando non emergano, in sede cautelare, elementi sufficienti per una decisione immediata.
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