Ordinanza n. 237/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) valida per l'anno scolastico 2023/2024, per la provincia di Trapani, nella parte in cui dispone l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l'Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all'estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l''anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissioni in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l'utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Trapani per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano i ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e precludono l'accesso alla procedura di immissione in ruolo tramite call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la GPS della provincia di Trapani per l'anno scolastico 2023/2024, il d.m. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440, l'avviso ministeriale prot. n. 44017 del 20 luglio 2023 e gli ulteriori atti connessi, nella parte in cui i docenti muniti di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ma non ancora riconosciuta dal Ministero, sono inseriti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D o in un secondo elenco aggiuntivo e sono esclusi dalla procedura di immissione in ruolo, anche mediante la call veloce. Dal testo dell'ordinanza non risultano ancora esaminati i motivi di illegittimità dedotti nel merito. I ricorrenti hanno chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà prevedibili nel reperimento dei loro indirizzi.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle censure contro la graduatoria e gli atti ministeriali. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali per autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblicazione di un avviso sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali interessati. L'Amministrazione dovrà pubblicare, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, un sunto del ricorso, degli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati. Il ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione. Entrambi i termini sono indicati come perentori per gli adempimenti rispettivamente previsti; l'inosservanza del termine per la pubblicazione comporta l'improcedibilità del ricorso. L'ordinanza è posta in esecuzione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di disporre modalità idonee per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
art. 49 c.p.a.
Costituisce la base normativa per l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto l'adempimento è stato autorizzato mediante notificazione per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta difficoltà prevedibili, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, realizzata attraverso la pubblicazione di un avviso sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può prescrivere la pubblicazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, assegnando termini perentori sia all'amministrazione per l'esecuzione della pubblicazione sia alla parte ricorrente per il deposito della relativa prova.
- L'inosservanza del termine perentorio assegnato per la pubblicazione dell'avviso ai fini dell'integrazione del contraddittorio può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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