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Sentenza

Sentenza n. 4021/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento: 1) del provvedimento recante “esito correzione prova scritta”, emesso in data 08.07.2025 e così pubblicato sul portale web dell’Amministrazione all’indirizzo Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale, nell’ambito del Concorso Pubblico per Esami a n. 13 Posti di dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale, 41° Ciclo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 43 del 03.06.2025 (DOC. 1); 2) del provvedimento recante “esito finale” di approvazione della graduatoria definitiva ad opera della Commissione Giudicatrice, emesso in data 05.08.2025 e allo stato non pubblicato sul portale web dell’Amministrazione (che si allega così come fatto pervenire dall’Ateneo all’esito della richiesta di ostensione: DOC. 2); 3) della graduatoria finale di merito, emessa in data 08.09.2025, pubblicata sul portale web dell’Amministrazione all’indirizzo Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale (DOC. 3); 4) nonché di ogni altro atto, anche se ignoto, precedente, successivo, conseguente, consequenziale e presupposto, nonché in ogni caso lesivo della posizione soggettiva della parte ricorrente; nonché per l’adozione delle opportune misure cautelari volte a consentire l’ammissione, interinale e con riserva, della parte ricorrente, anche se del caso in sovrannumero e senza oneri finanziari per l’Amministrazione, al corso di dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale, ciclo XLI, in avvio alla data del 01.11.2025, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Giustizia amministrativa202512606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito di non idoneità alla prova scritta, esito finale della procedura e graduatoria definitiva del concorso per l'accesso a un corso di dottorato di ricerca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, candidato al curriculum di diritto privato comparato di un corso di dottorato con tredici posti, ha impugnato il giudizio di non idoneità alla prova scritta, avendo conseguito 36/60 a fronte della soglia di 40/60, nonché gli atti conclusivi e la graduatoria della procedura. Ha dedotto: I) eccesso di potere per radicale difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, nonché violazione dell’art. 15 d.P.R. 487/1994, contestando la brevità dei tempi di correzione, l’assenza di segni di correzione e del voto sugli elaborati, la mancata sottoscrizione degli elaborati da parte dei commissari, l’omessa verbalizzazione di attività anteriori all’abbinamento, la conservazione delle buste e la sottoscrizione non contestuale dei verbali; II) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione dei punteggi numerici, anche in ragione della diversa modalità di valutazione degli elaborati degli idonei e dei non idonei, nonché della prospettata compilazione postuma delle griglie; III) violazione delle regole sull’anonimato, assumendo che la numerazione progressiva degli elaborati e alcuni segni grafici — asterischi, sottolineature, cancellature e frecce — avrebbero consentito il riconoscimento dei candidati; IV) violazione del regolamento di Ateneo per lo svolgimento della prova orale senza la presenza della commissione nella sua regolare composizione. Il ricorrente ha inoltre prospettato la possibilità di proporre domanda risarcitoria e ha chiesto, in origine, la tutela cautelare per l’ammissione con riserva al dottorato, alla quale ha poi rinunciato.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso che la brevità dei tempi di correzione fosse sindacabile, rilevando che il tempo medio calcolato dal ricorrente era presuntivo, non considerava la diversa lunghezza degli elaborati e non teneva conto della complessiva durata delle correzioni risultante dai verbali. Ha ritenuto che la commissione non fosse tenuta ad apporre correzioni o segni grafici sugli elaborati, né a indicare il voto sul singolo testo o a sottoscriverlo, non essendo previsti tali adempimenti dalla disciplina applicabile. Ha inoltre affermato che il verbale non deve descrivere ogni dettaglio dell’attività di correzione, ma solo le operazioni essenziali e significative; la mancata verbalizzazione di attività preistruttorie non invalida la procedura in assenza di prova della compromissione della funzione documentale e probatoria del verbale. I dubbi sulla conservazione delle buste sono stati ritenuti meramente congetturali, poiché il ricorrente non aveva fornito la prova positiva di irregolarità. La sottoscrizione non contestuale dei verbali è stata considerata una mera irregolarità non invalidante e sanabile, non idonea a dimostrare la mancata partecipazione collegiale della commissione. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso l’applicabilità, quale parametro motivazionale, della disciplina dell’abilitazione scientifica nazionale. Ha ritenuto sufficiente il voto numerico, in quanto fondato su griglie predeterminate e analitiche, recanti criteri quali correttezza grammaticale e sintattica, chiarezza espositiva, sviluppo argomentativo, analisi problematica, conoscenza del dibattito dottrinale e giurisprudenziale e capacità di inquadramento storico-comparativo. Il punteggio complessivo e il giudizio di non idoneità costituiscono una motivazione sintetica sufficiente, salvo manifesta contraddizione con elementi oggettivi e criteri predeterminati. La diversa articolazione dei giudizi degli idonei non determina un difetto motivazionale per i non idonei. La prospettata compilazione postuma delle griglie non è stata provata e non poteva essere sostituita da accertamenti istruttori d’ufficio, anche informatici, in assenza di querela di falso sul verbale. Quanto al terzo motivo, la numerazione progressiva degli elaborati è stata ritenuta idonea a consentire l’abbinamento successivo, ma non il riconoscimento del candidato prima dell’abbinamento. Anche la corrispondenza proporzionale tra vincitori e posti dei diversi curricula non provava alcuna violazione dell’anonimato. I segni grafici contestati sono stati considerati modalità ordinarie e plausibili di scrittura, non oggettivamente anomale e quindi non qualificabili come segni di riconoscimento. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché riferito alla prova orale, fase alla quale il ricorrente non era stato ammesso. In ogni caso, la censura sarebbe stata infondata, poiché il contenuto del verbale della commissione, quale atto pubblico assistito da fede privilegiata, non poteva essere superato dalle dichiarazioni del ricorrente senza querela di falso. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. 487/1994

    Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario

    La disposizione impone la verbalizzazione delle operazioni concorsuali, ma non richiede la descrizione di ogni dettaglio dell’attività di correzione né impone necessariamente la sottoscrizione contestuale dei verbali; le irregolarità di verbalizzazione sono invalidanti solo se compromettono la funzione documentale e probatoria del verbale.

  • art. 14 d.P.R. 487/1994

    La disciplina previgente delle prove scritte cartacee prevedeva, tra gli adempimenti della commissione, la firma del presidente sui lembi di chiusura della busta contenente l’elaborato, senza imporre la sottoscrizione del singolo elaborato o l’apposizione del voto sul testo.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nel giudizio tecnico su elaborati concorsuali, il voto numerico fondato su criteri predeterminati può soddisfare l’obbligo motivazionale, senza necessità di ulteriori spiegazioni, purché non emerga una manifesta contraddizione con gli elementi oggettivi e i criteri di valutazione.

  • art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente quale parametro dell’eccesso di potere, ma il giudice ha escluso la sussistenza dei vizi di legittimità dedotti.

  • art. 13, commi 1 e 4, Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, d.r. n. 1150/2024

    Il giudice ha escluso che le modalità di svolgimento della prova orale e la disciplina dell’anonimato fossero state violate nei termini dedotti; la censura sulla prova orale è stata comunque dichiarata inammissibile perché riferita a una fase cui il ricorrente non aveva partecipato come candidato.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la congruità del tempo impiegato dalla commissione per correggere gli elaborati non è sindacabile sulla base di un calcolo medio meramente presuntivo, ricavato dividendo la durata delle sedute per il numero degli elaborati o delle pagine, in assenza di una specifica disposizione che predetermini i tempi di correzione e di elementi concreti dimostrativi di un esame apparente o non collegiale.
  • La commissione esaminatrice non è tenuta, salvo specifiche previsioni della disciplina di gara o concorsuale, ad apporre sugli elaborati segni di correzione, annotazioni didattiche, il voto o la sottoscrizione dei singoli commissari; il voto riportato nei verbali o nelle griglie può essere sufficiente a documentare la valutazione compiuta.
  • Il verbale delle operazioni concorsuali deve documentare gli aspetti essenziali e significativi dell’attività della commissione, non ogni singolo passaggio operativo. La mancata verbalizzazione di attività preistruttorie o la sottoscrizione non contestuale del verbale non determinano, di per sé, l’invalidità della procedura, se non è provata la compromissione della funzione documentale del verbale o la mancata partecipazione collegiale.
  • Il voto numerico attribuito a una prova concorsuale è motivazione sufficiente quando sia espresso sulla base di criteri predeterminati, chiari e sufficientemente analitici; il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione tecnica della commissione, salvo manifesta illogicità o contraddizione con dati oggettivi e criteri previamente stabiliti.
  • La violazione dell’anonimato non può essere desunta dalla mera numerazione progressiva degli elaborati, se questa consente soltanto l’abbinamento successivo con il nominativo, né da segni grafici ordinari e plausibilmente ripetibili da più candidati. Occorre un elemento oggettivamente e incontestabilmente anomalo, astrattamente idoneo a identificare l’autore.
  • Il candidato non ammesso a una fase successiva della procedura non è legittimato a contestare vizi propri di quella fase, salvo che dimostri uno specifico interesse alla caducazione dell’intera procedura; inoltre, il contenuto del verbale avente fede privilegiata non può essere superato da mere dichiarazioni contrarie senza proposizione di querela di falso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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