Sentenza n. 601/2026 - Milano, Sezione 2
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Milano n. 1014/2024, depositata e resa pubblica il 29.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1014/2024, relativa al pagamento della carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere € 1.000,00 per la carta docente relativa agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione il 29 febbraio 2024 e il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha chiesto anche la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina preventiva di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando il pagamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, delle somme riconosciute dal titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli ulteriori accessori di legge, degli oneri di registrazione e delle spese aventi titolo nella sentenza. Ha precisato che i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, la quale deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge, inclusi gli artt. 1282 e ss. c.c. Ha escluso la somma richiesta a titolo di penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 120 giorni dall'investitura per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'esecuzione coattiva di obblighi pecuniari, era decorso e consentiva la proposizione del giudizio di ottemperanza.
artt. 1282 e ss. c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere verificate dall'Amministrazione secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti oltre tali limiti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: il diritto di credito e la sua esatta dimensione discendono dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali dagli obblighi pecuniari, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione coattiva del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento del capitale e degli accessori dovuti, ma i conteggi del creditore relativi a capitale residuo e interessi non vincolano l'amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza alla luce del titolo e della legge.
- La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuta quando, in relazione alle circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'istanza del creditore e attribuendogli il potere di adottare gli atti contabili e finanziari necessari all'esecuzione.
- L'attività del commissario ad acta non comporta compenso quando rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato.
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