Ordinanza n. 264/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del 12 gennaio 2026, notificato il 28 gennaio 2026, con divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO, chiedendone in via cautelare la sospensione, nonché gli atti presupposti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento e la segnalazione che avrebbe preceduto l’adozione della misura. Dal provvedimento emerge che il ricorrente aveva già partecipato a una rissa presso lo stadio comunale di Marineo, in relazione alla quale era stato adottato nei suoi confronti un primo provvedimento di allontanamento dagli stadi, della durata di tre anni, ancora valido e derogato fino al 30 giugno 2025 per consentirgli di svolgere l’attività professionale di calciatore. Il nuovo DASPO traeva origine dalla violenta rissa verificatasi il 2 marzo 2025 presso l’impianto sportivo “Franco Lo Monaco” di Palermo, alla quale avrebbero partecipato tredici giocatori, compreso il ricorrente. A sostegno della propria estraneità, il ricorrente aveva prodotto un video amatoriale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo, all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, sufficientemente comprovata la partecipazione del ricorrente alla rissa. Gli elementi valorizzati sono il referto arbitrale, le sanzioni sportive, le testimonianze acquisite dalla Digos e la convalida, da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, della misura accessoria irrogata al ricorrente. Il video prodotto non è stato ritenuto idoneo a dimostrare l’estraneità ai fatti, poiché riprendeva soltanto pochi istanti della partita, da una distanza non sufficiente per identificare chiaramente i soggetti e non rappresentava il momento della rissa. Il giudice ha quindi ritenuto prima facie ragionevole e proporzionato il nuovo DASPO, anche quanto alla durata, considerando la recidiva rispetto alla precedente misura del 2024. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 700 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha esaminato l’istanza di sospensione sulla base di una valutazione sommaria degli elementi disponibili e l’ha respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la partecipazione del destinatario di un DASPO a una rissa può ritenersi prima facie sufficientemente comprovata sulla base della convergenza di referto arbitrale, sanzioni sportive, dichiarazioni testimoniali acquisite dagli organi di polizia e convalida giudiziaria della misura accessoria, senza necessità di una definizione definitiva dell’accertamento fattuale.
- Un video amatoriale parziale, realizzato da distanza tale da non consentire l’identificazione dei soggetti e privo della ripresa del momento della rissa, non è idoneo, nella fase cautelare, a dimostrare l’estraneità del destinatario del DASPO ai fatti contestati.
- La reiterazione di condotte violente in ambito sportivo costituisce elemento idoneo a sorreggere, prima facie, la ragionevolezza e la proporzionalità di un nuovo DASPO, anche con riferimento alla sua durata.
- La valutazione cautelare sulla legittimità di un DASPO deve considerare la consistenza complessiva degli elementi disponibili e il bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza nelle manifestazioni sportive e gli interessi professionali del destinatario.
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