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Sentenza

Sentenza n. 6191/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e gli atti connessi relativi all’assegnazione di un referendario al TAR Lombardia anziché al TAR Liguria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocati del foro)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR Lazio deducendo l’erroneità della declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse ad agire, nonché per asserita invasione della discrezionalità dell’organo di autogoverno. Hanno sostenuto di essere titolari di una posizione concreta, attuale e differenziata, in quanto avvocati che esercitano professionalmente e con continuità la difesa di parti davanti al TAR Liguria, ufficio caratterizzato da una grave e strutturale carenza di organico, con sei magistrati effettivi su undici previsti, due sezioni composte da soli tre magistrati e tempi di calendarizzazione delle udienze prossimi a un anno. Nel merito hanno dedotto la violazione degli artt. 7 e 13 della l. 186/1982, degli artt. 9 e 30 del regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, degli artt. 3, 24, 97, 108, comma 2, 111 e 113 Cost., degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, nonché dei principi di imparzialità, buon andamento, proporzionalità, ragionevole durata del processo, parità di trattamento, ragionevolezza e autolimitazione. Sono stati dedotti eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e sviamento, oltre a contraddittorietà, illogicità, irrazionalità e incongruità. Secondo gli appellanti, il Consiglio avrebbe omesso di considerare che il TAR Liguria presentava una scopertura del 45,45%, a fronte del 4% circa del TAR Lombardia dopo l’assegnazione, il crescente contenzioso ligure, l’impossibilità di comporre agevolmente i collegi e il ricorso già reiterato a magistrati in missione. È stata inoltre censurata l’omessa attivazione del procedimento regolamentare per la copertura della vacanza e dell’interpello previsto dall’art. 30 del regolamento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Lazio, ritenendo sussistenti sia la legittimazione sia l’interesse ad agire degli avvocati. La legittimazione non deriva da un generico interesse al buon funzionamento della giustizia, ma dalla posizione professionale concreta e differenziata degli avvocati che operano stabilmente davanti all’ufficio giudiziario inciso dalla carenza di organico e che agiscono per assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale dei propri assistiti. L’interesse è stato ritenuto personale, attuale e concreto sulla base dei dati ufficiali relativi alla scopertura dell’organico, all’aumento dei ricorsi, alle difficoltà di composizione dei collegi e ai tempi di calendarizzazione, senza necessità di quantificare il ritardo subito da ciascun singolo processo. Il giudice ha precisato che l’impugnazione non comporta una sostituzione nelle valutazioni discrezionali del Consiglio di Presidenza, ma mira al controllo di legittimità sul rispetto dei criteri regolamentari, della ragionevolezza, della proporzionalità, della completezza dell’istruttoria e dell’adeguatezza della motivazione. Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto non adeguatamente valutata la situazione emergenziale del TAR Liguria, nonostante l’art. 30 del regolamento imponesse di individuare le vacanze da coprire prioritariamente e i criteri consiliari valorizzassero, tra l’altro, le vacanze conseguenti a trasferimenti e le sedi con maggiore scostamento tra organico previsto e presenza effettiva. La motivazione della scelta del TAR Lombardia è stata ritenuta contraddittoria e non adeguatamente istruita: il richiamo alla qualità del contenzioso e alla presenza di magistrati con carico ridotto non era sorretto da dati oggettivi, omogenei e previamente definiti, né era idoneo a prevalere sulla situazione del TAR Liguria, operante con organico quasi dimezzato e con sezioni sottili. È stato inoltre rilevato che gli atti non chiarivano se l’assegnazione dovesse essere qualificata come nuova immissione in servizio o come copertura di una vacanza mediante trasferimento, con conseguente applicazione delle diverse regole procedimentali, incluso l’interpello. L’appello è stato quindi accolto, con annullamento della delibera consiliare e degli atti connessi. L’annullamento non impone l’assegnazione automatica dello stesso magistrato al TAR Liguria: il Consiglio di Presidenza dovrà riesercitare il potere, qualificando preliminarmente l’operazione e rinnovando la valutazione comparativa secondo i criteri regolamentari, la ragionevolezza, la proporzionalità, l’adeguatezza della motivazione e la completezza dell’istruttoria. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla contestata declaratoria di inammissibilità e all’ambito della pronuncia giurisdizionale.

  • art. 35 c.p.a.

    Richiamato in relazione alle condizioni di ammissibilità del ricorso e alla declaratoria pronunciata dal TAR.

  • art. 7 c.p.a.

    Richiamato per delimitare il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio del potere amministrativo.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato con riguardo alla valutazione degli elementi di prova e all’onere probatorio relativo alla situazione di funzionamento del TAR Liguria.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito la riproposizione in appello dei motivi di primo grado assorbiti dalla sentenza impugnata.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dagli appellanti in relazione alla legittimazione ad agire.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dagli appellanti in relazione alla sussistenza dell’interesse ad agire.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale del diritto di difesa e dell’effettività della tutela giurisdizionale, rilevante per la posizione professionale degli avvocati.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato in relazione alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

  • artt. 7 e 13 l. 186/1982

    Richiamati quali norme sulla disciplina della giustizia amministrativa e sulle attribuzioni dell’organo di autogoverno.

  • art. 30 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

    Il Consiglio di Presidenza, entro il mese di gennaio di ciascun anno e comunque a seguito della conclusione di ogni procedura concorsuale, almeno una volta all’anno, verifica le vacanze dei posti di magistrato determinatesi presso le sedi giudiziarie, stabilendo quali di queste debbano essere prioritariamente ricoperte.

    Impone la ricognizione delle vacanze e la scelta delle sedi da coprire prioritariamente; la relativa decisione deve essere sorretta da istruttoria adeguata e motivazione coerente con i criteri regolamentari e consiliari.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Richiamati in relazione ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento, motivazione e corretto esercizio dell’azione amministrativa.

  • artt. 1 e 2 l. 247/2012

    Valorizzati per riconoscere la funzione dell’avvocato quale garante dell’effettività della tutela dei diritti e della regolarità del giudizio.

Massime di principio

  • Il singolo professionista che opera stabilmente davanti a un ufficio giudiziario può essere legittimato a impugnare gli atti organizzativi relativi all’organico e alla funzionalità di quell’ufficio quando dimostri una posizione concreta, attuale e differenziata derivante dall’esercizio professionale, non essendo necessario che agisca quale mero utente indistinto del servizio giustizia.
  • L’interesse ad agire contro una scelta organizzativa che incide sulla funzionalità di un ufficio giudiziario è attuale e concreto quando la carenza di organico sia documentata mediante dati oggettivi relativi alla scopertura, ai flussi di contenzioso, alla composizione dei collegi e ai tempi di calendarizzazione; non è necessaria la specifica quantificazione del ritardo subito da ciascun procedimento patrocinato.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali dell’organo di autogoverno in materia di assegnazione dei magistrati non può sostituire la valutazione amministrativa, ma può verificare il rispetto dei criteri normativi e regolamentari, nonché la ragionevolezza, la proporzionalità, la coerenza della motivazione e la completezza dell’istruttoria.
  • Quando il regolamento dell’organo di autogoverno impone di individuare le vacanze da coprire prioritariamente, la scelta della sede da assegnare deve confrontarsi con i criteri previamente stabiliti, soprattutto con la gravità dello scostamento tra organico previsto e presenza effettiva e con le vacanze conseguenti a trasferimenti; il mancato esame di tali elementi determina difetto di istruttoria e motivazione.
  • La qualità o complessità del contenzioso di una sede giudiziaria non può costituire autonomo criterio prevalente di assegnazione se non è previsto dalla disciplina applicabile o da un autovincolo previamente definito e se non è valutato sulla base di dati oggettivi, omogenei e verificabili.
  • L’annullamento di una decisione sull’assegnazione di un magistrato per difetto di istruttoria e motivazione non attribuisce ai ricorrenti il diritto all’assegnazione automatica di quello stesso magistrato presso una determinata sede, ma impone la riedizione del potere nel rispetto dei principi e dei criteri conformativi indicati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereAppelloDecisione e riti specialiResponsabile del procedimento e competenza
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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