Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19425/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oltre a interessi e sanzioni, relativo a operazioni di gioco svolte nell'anno 2009. La commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società contribuente, mentre la commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, escludendo la soggettività passiva e quindi la debenza del tributo in capo al bookmaker. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato che il bookmaker fosse soggetto passivo dell'imposta, nonostante la disciplina interpretativa introdotta dall'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 e i principi già affermati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di soggettività passiva e solidarietà nel settore delle scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, la responsabilità tributaria grava sul bookmaker e non sulla ricevitoria, e che l'assenza della concessione amministrativa non esclude la debenza dell'imposta unica. Ha inoltre ribadito che la solidarietà tra chi gestisce le scommesse e il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è solidarietà paritetica, non dipendente, e che l'art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 non risolve la disciplina della rivalsa nel caso di coobbligazione per fatti propri. In conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame coerente con i principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    "soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse"

    la norma, letta alla luce dell'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, include come soggetto passivo chiunque gestisca scommesse anche senza concessione, per conto proprio o di terzi, con obbligo solidale del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata.

  • art. 1, comma 66, lett. a) e b), l. n. 220 del 2010

    "l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco (...) avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione"; "soggetto passivo d'imposta è chiunque (...) gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi (...) concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere"

    la disposizione interpretativa estende retroattivamente la soggettività passiva anche alle attività svolte fuori dal sistema concessorio e prevede la solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata.

  • art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    "chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi"

    la norma presuppone che il fatto o la situazione siano esclusivamente riferibili ad altri; non disciplina, quindi, il caso in cui il coobbligato sia obbligato per un fatto proprio e non risolve il regime della solidarietà paritetica nel settore esaminato.

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel ragionamento della Corte costituzionale per escludere l'irragionevolezza dell'equiparazione e per delimitare, per i soli periodi antecedenti al 2011, l'impossibilità di traslazione del carico tributario quando le commissioni erano già cristallizzate.

  • art. 88 TULPS

    la sua assenza è ritenuta irrilevante ai fini della debenza dell'imposta unica, poiché il riferimento normativo rilevante è la concessione rilasciata dall'amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva non dipende esclusivamente dall'esistenza di una concessione amministrativa, ma può sussistere anche per attività di raccolta e gestione del gioco svolte in assenza di concessione o per conto di terzi.
  • La solidarietà tra bookmaker e ricevitoria, quando entrambi partecipano alla realizzazione del presupposto impositivo, è solidarietà paritetica e non dipendente; ne deriva che la disciplina della rivalsa va ricostruita in base alla struttura concreta del rapporto e non automaticamente secondo i modelli del sostituto d'imposta.
  • La disposizione interpretativa sopravvenuta può operare anche sui rapporti negoziali già sorti, ma l'incostituzionalità può essere limitata ai soli periodi in cui, per effetto della cristallizzazione pattizia delle commissioni, il carico tributario non fosse trasferibile.
  • Nel giudizio di legittimità, quando il quadro giurisprudenziale è consolidato, la Corte può decidere in camera di consiglio e disattendere richieste di pubblica udienza o rinvio pregiudiziale se non vi sono questioni effettivamente nuove o interpretazioni ancora controverse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.