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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che, dopo annullamento con rinvio disposto da questa Corte, aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di un'opera abusiva, già disposta con sentenza di condanna del 27.6.1995. Hanno contestato che il giudice dell'esecuzione abbia basato il rigetto sul solo silenzio dell'Ufficio condoni del Comune, senza svolgere l'istruttoria richiesta dalla sentenza di rinvio e senza usare i poteri istruttori ex art.666 c.p.p.; hanno altresì osservato l'assenza di prova della ricezione della richiesta di informazioni da parte del Comune e l'omessa verifica concreta dei tempi di definizione dell'istanza di condono nonostante pareri tecnici favorevoli alla sanabilità dell'opera.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ordine di demolizione non è immodificabile e il giudice dell'esecuzione può revocarlo in presenza di atti amministrativi incompatibili o sospenderlo se è prevedibile l'adozione imminente di atti incompatibili. Ha richiamato le condizioni che il giudice deve valutare (tempestività della domanda, ultimazione dei lavori, tipologia e volumetria dell'intervento, assenza di cause di non condonabilità, versamento dell'oblazione, permesso in sanatoria o tacito). Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia svolto l'istruttoria necessaria e non abbia utilizzato i poteri di acquisizione di documenti e di assunzione di informazioni ex art.666 c.p.p., limitandosi ad attribuire rilievo al solo "silenzio" dell'amministrazione; per tali ragioni ha annullato e rinviato.

Norme richiamate

  • Legge 28.2.1985, n.47 - art.20

    Articolo invocato come norma incriminatrice sulla base della quale era stata emessa la condanna che aveva disposto l'ordine di demolizione; la sentenza ricorda che l'ordine di demolizione origina da condanna per reato edilizio ex normativa vigente.

  • Codice di procedura penale - art.606, comma 1, lett.b), lett.d) e lett.e)

    Richiamati come norme che disciplinano i motivi di impugnazione per cassazione; la Corte ha accertato la sussistenza del vizio motivazionale (lett.e) e la violazione di norme di diritto (lett.b e lett.d) con riferimento alle prescrizioni di istruttoria impartite nel rinvio.

  • Codice di procedura penale - art.666, comma 5

    Norma che attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di richiedere alle autorità competenti i documenti e le informazioni necessarie e di assumere prove nel rispetto del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione doveva avvalersi di tale potere per acquisire informazioni concrete sui tempi e sull'esito del procedimento amministrativo.

  • Codice di procedura penale - art.627, comma 3

    Norma richiamata in relazione al dictum del provvedimento di annullamento con rinvio: il giudice destinatario del rinvio doveva eseguire l'istruttoria supplementare disposta e valutare concretamente la situazione amministrativa.

  • Legge 23.12.1994, n.724 - art.39

    Norma sostanziale sul condono edilizio la cui applicabilità va valutata dal giudice dell'esecuzione quando si decide sulla revoca o sospensione dell'ordine di demolizione; la Corte indica i criteri e le condizioni da verificare in concreto ai fini della condonabilità (tempestività della domanda, ultimazione lavori, tipologia e volumetria, cause di non condonabilità, versamento dell'oblazione, permesso in sanatoria).

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione disposto con sentenza penale non è incondizionatamente immodificabile: il giudice dell'esecuzione può revocarlo se sono intervenuti atti amministrativi incompatibili e può sospenderlo se è ragionevolmente prevedibile l'adozione imminente di atti amministrativi incompatibili.
  • Quando è pendente o potenzialmente risolutivo un procedimento amministrativo (es. domanda di condono), il giudice dell'esecuzione deve compiere una valutazione prognostica fondata su elementi concreti e non su mere ipotesi; la mera 'assenza di risposta' dell'amministrazione non è sufficiente a escludere l'imminenza di provvedimenti.
  • Il giudice dell'esecuzione deve utilizzare i poteri istruttori ex art.666 c.p.p. per acquisire documenti e informazioni dagli uffici competenti e, se necessario, convocare i responsabili del procedimento amministrativo; l'istruttoria superficiale o apodittica può determinare l'annullamento del provvedimento di rigetto.
  • Ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione, devono essere valutati specifici requisiti di condonabilità (tempestività della domanda, ultimazione dei lavori nei termini, tipologia e dimensione dell'intervento, inesistenza di cause di non condonabilità, integrale versamento dell'oblazione, eventuale permesso in sanatoria tacito o espresso).
  • Se una sentenza di rinvio impartisce specifici compiti istruttori, il giudice chiamato a riesaminare la questione è obbligato a eseguire tali accertamenti in modo effettivo e motivato; la mancata esecuzione di tali accertamenti costituisce vizio di motivazione e di violazione di legge.

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