Sentenza del 19/04/2021 n. 595 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio contestava l'utilizzo in compensazione (F24 presentati tramite servizio bancario 'Remote Banking') del credito IVA annuale 2011 per importi superiori alla soglia prevista, ritenendo obbligatoria la presentazione esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia ai sensi dell'art.37 comma 49-bis D.L.223/2006 (introdotto dall'art.10 D.L.78/2009). Poiché la norma speciale non prevedeva una sanzione puntuale, l'Ufficio applicava la sanzione amministrativa ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a) del D.Lgs.472/1997, qualificando l'uso del canale bancario come omissione/ostacolo alla preventiva attività di controllo.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Agenzia confermando la legittimità dell'atto sanzionatorio. Il Collegio ha ritenuto che il comma 49-bis dell'art.37 impone un obbligo sostanziale (uso esclusivo dei servizi telematici per compensazioni oltre soglia) e che la violazione costituisce omissione ostacolante l'attività di controllo ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a) D.Lgs.472/1997, quindi sanzionabile. Le spese del giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241
Norma che disciplina la compensazione dei crediti d'imposta (credito IVA). Qui è il titolo dell'operazione compensativa che, se superiore alla soglia, deve essere effettuata con modalità specifiche.
art. 37 comma 49-bis D.L. 223/2006 (introdotto dall'art.10 D.L.78/2009)
"Per contrastare gli abusi: I 6, all'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: \"49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma."
Il comma impone l'obbligo sostanziale di utilizzare esclusivamente i servizi telematici per le compensazioni IVA sopra la soglia (poi ridotta), consentendo controlli preventivi da parte dell'Amministrazione; la Commissione lo considera norma sostanziale la cui violazione non è mera forma.
art. 11, comma 1, lett. a) D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472
Prevede la sanzione per omissione di comunicazioni o informazioni che ostacolano l'attività di controllo; la Commissione ha equiparato l'omesso uso del canale telematico (per le compensazioni oltre soglia) a una omissione ostacolante e quindi sanzionabile sulla base di questa norma generale.
art. 6, 7, 12, 20 D.Lgs. 472/1997 e art. 10 L. 212/2000
Citati dalle parti in tema di termini di irrogazione, decadenza, rideterminazione e garanzie processuali; la Commissione ha ritenuto rispettati i termini di notifica (art.20) e ha valutato eventuali riduzioni/quantificazioni secondo le disposizioni sulle sanzioni (art.7, art.12), nonché le garanzie difensive richiamate dall'art.10 L.212/2000.
Massime di principio
- Se si effettuano compensazioni IVA oltre la soglia prevista dalla legge (10.000 euro annui prima, ridotta a 5.000 euro dal 01.04.2012), occorre usare obbligatoriamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; l'uso di canali ordinari (es. Remote Banking) espone a sanzioni.
- Quando la norma speciale impone modalità di comportamento finalizzate al controllo preventivo (es. uso telematico), la loro violazione può essere qualificata come omissione ostacolante l'attività di controllo e sanzionata con le norme generali (art.11 D.Lgs.472/1997) anche se la norma speciale non indica una sanzione specifica.
- L'assenza di danno erariale reale (correttezza degli importi compensati) non impedisce l'irrogazione della sanzione, ma può influire sulla decisione relativa alle spese di giudizio o su eventuali riduzioni.
- Verificare sempre la soglia applicabile nel periodo contestato (la soglia è variata nel tempo) e la decorrenza/entrata in vigore degli eventuali provvedimenti tecnici necessari per l'operatività della disposizione (modalità telematiche).
- In difesa, è utile valutare: disponibilità effettiva dei canali telematici al momento dell'operazione, eventuali provvedimenti attuativi non emanati o difettosi, la concreta idoneità della modalità utilizzata ad ostacolare il controllo, nonché chiedere riduzioni per continuazione o al minimo edittale quando ricorrano circostanze attenuanti.
- Se la norma speciale non prevede sanzione, l'Amministrazione può ricorrere alla disciplina generale delle sanzioni purché l'omissione sia effettivamente idonea a ostacolare il controllo; perciò contestazioni analoghe possono essere fondate ma vanno valutate caso per caso.
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