Sentenza n. 1143/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata dalla parte ricorrente presso l'Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio presso l'Ambasciata Italiana di Islamabad
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio-inadempimento o rifiuto formatosi sull'istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Dopo la presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto soddisfacessero la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
azione avverso il silenzio
Consente di agire contro il silenzio formatosi sull'istanza amministrativa; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento dopo la proposizione del ricorso ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell'amministrazione, la successiva attivazione del procedimento richiesto può determinare la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfa la pretesa concretamente azionata, anche se non comporta ancora il rilascio del provvedimento finale.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa è valutata alla luce dell'effettiva condotta amministrativa intervenuta dopo la proposizione del ricorso e del contenuto della domanda giudiziale.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate tenendo conto del tempo intercorso tra l'istanza e il ricorso e del comportamento dell'amministrazione; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
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