Cassazione Penale, Sentenza n. 37528/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva confermato, limitatamente all'incolpazione provvisoria di cui al capo 3M), la custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del GIP del 21/05/2025. Il ricorrente deduce tre motivi: (1) insufficienza e inaccurata valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, con particolare riferimento all'interpretazione delle intercettazioni ambientali e alla presunta confusione fra il termine criptico "magliette" (che il Tribunale avrebbe collegato a stupefacenti) e la parola alternativa "pacchetti" riferita a sigarette; si eccepisce l'assenza di trascrizione integrale, la scarsa consistenza quantitativa delle conversazioni e la mancanza di riscontri oggettivi; (2) illegittimità della ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, poiché non emergerebbe una attività di spaccio strutturata né precedenti specifici tali da giustificare il pericolo; (3) violazione dei principi di proporzionalità e gradualità per avere negato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ritenuti adeguati rispetto alla misura carceraria, vista la natura e la quantità indeterminate delle sostanze contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il sindacato di legittimità non può riformulare una diversa valutazione degli elementi di fatto e degli indizi quando la motivazione del giudice di merito non presenti manifeste irragionevolezze; l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento della prova. La Corte ha ritenuto solida e non illogica la valutazione del Tribunale del riesame circa i gravi indizi (in particolare il riferimento a peso di "3 grammi" e all'uso criptico del termine "magliette" in collegamento con altre conversazioni che indicavano rapporti con Corrao) e ha confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione alla luce della modalità del reato, della collaborazione di agenti corrotti e dei precedenti desumibili; ha inoltre ritenuto inadeguati gli arresti domiciliari con controllo elettronico per l'impossibilità di evitare contatti e commissione di analoghi reati. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). La misura cautelare di custodia in carcere, così come applicata in origine per il capo contestato, resta confermata nella presente fase cautelare.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Articolo richiamato per la contestazione del concorso di persone nel reato; la Corte non sindaca l'accertamento del concorso, essendo questione di merito.
art. 73 d.P.R. 309/90, commi 1 e 4
Norma sostanziale inerente la detenzione e il traffico di stupefacenti: sul piano cautelare i fatti descritti nelle intercettazioni sono ritenuti indizi sufficienti, nei limiti della presente fase, per la misura cautelare.
art. 80, comma 1, lett. g) d.P.R. 309/90
Aggravante richiamata nella contestazione: considerata dal Tribunale nel quadro complessivo della gravità dell'ipotesi e delle modalità della condotta.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme richiamate in tema di motivi di cassazione: la Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammesso per violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non per rivalutazioni dei fatti.
art. 273 c.p.p.
Articolo evocato dal ricorrente in relazione alla valutazione probatoria delle intercettazioni; la Corte richiama che l'interpretazione di conversazioni intercettate è questione di fatto.
art. 292 c.p.p.
Articolo richiamato nella deduzione sulla prova: la Corte conferma che non si può criticare in Cassazione una valutazione di merito non manifestamente illogica.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma sul pericolo di reiterazione del reato: il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo sulla base delle modalità del reato, della collaborazione con agenti corrotti e dei precedenti, valutazione confermata dalla Cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese e per l'ammenda in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro misure cautelari non è consentita una rivalutazione dei fatti o degli indizi già apprezzati dal giudice di merito: il sindacato è limitato a vizi di diritto o a manifesta illogicità della motivazione.
- L'interpretazione delle intercettazioni ambientali costituisce tipicamente una questione di fatto rimessa al giudice di merito; per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare un travisamento della prova o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
- La sussistenza del pericolo di reiterazione può essere valutata globalmente anche tenendo conto della modalità del reato, della presenza di reti o collaborazioni illecite (es. agenti corrotti) e della persistenza di una capacità a delinquere non dissuasa da precedente detenzione.
- La proporzionalità e gradualità delle misure cautelari vanno motivate concretamente: la semplice proposta di arresti domiciliari con controllo elettronico può essere ritenuta inadeguata se non dimostra di poter impedire contatti o la commissione di analoghi reati.
- Per contestare validamente l'uso di termini criptici nelle intercettazioni è utile produrre trascrizioni integrali, riscontri oggettivi e elementi che smentiscano collegamenti fra frasi criptiche e condotte delittuose; l'assenza di tali elementi rende difficoltosa la riuscita dell'impugnazione in Cassazione.
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