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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13897/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 18/01/2024. Dai passaggi riportati emerge che i primi due motivi riguardavano l'affermazione di responsabilità penale, ma sono stati ritenuti meramente riproduttivi delle doglianze già svolte nei precedenti gradi di giudizio, con ampia trascrizione/copia-incolla di parti delle sentenze di merito e dell'atto di appello, senza un effettivo confronto con la decisione impugnata e senza specifiche censure di legittimità. Il terzo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio e, in particolare, gli aspetti circostanziali: la Corte d'appello aveva escluso sia la riconducibilità della ricettazione al quarto comma dell'art. 648 c.p. sia la concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente contestava dunque la qualificazione giuridica del fatto e il trattamento pena-circostanze, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i primi due motivi erano sostanzialmente ripetitivi delle precedenti doglianze e non formulavano critiche di legittimità specifiche, mentre il terzo motivo non scalfiva la motivazione della Corte d'appello, che aveva espressamente escluso l'applicabilità del quarto comma dell'art. 648 c.p. e delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte d'appello aveva escluso l'inquadrabilità della ricettazione nel quarto comma; la Cassazione prende atto di tale esclusione e ritiene infondata la censura sul punto.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente tramite il riferimento alle attenuanti generiche, che la Corte d'appello ha espressamente escluso.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già formulate nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza articolare reali censure di legittimità.
  • In tema di ricettazione, la censura sul trattamento sanzionatorio non è accoglibile quando la sentenza di merito abbia già escluso espressamente la riconducibilità del fatto all'ipotesi attenuata e tale esclusione non sia efficacemente scalfita dal ricorso.
  • La doglianza sulle attenuanti generiche deve misurarsi con la motivazione della decisione di merito: in mancanza di una critica puntuale, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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