Corte di giustizia, Sentenza C-6/22
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 marzo 2023. — M.B. e a. contro X S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articoli 6 e 7 – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Sussistenza del contratto senza clausole abusive – Volontà del consumatore di ottenere la dichiarazione di invalidità del contratto – Applicazione della direttiva dopo l’invalidazione del contratto – Poteri e obblighi del giudice nazionale. — Causa C-6/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte decide su un mutuo ipotecario indicizzato in franchi svizzeri, nel quale alcune clausole di indicizzazione sono ritenute abusive. Precisa che, anche se la nullità del contratto e i suoi effetti sono regolati dal diritto nazionale, ciò deve avvenire nel rispetto della protezione garantita dalla direttiva 93/13 al consumatore. La Corte limita inoltre i poteri del giudice nazionale: non può opporsi alla nullità richiesta dal consumatore informato e non può colmare le lacune contrattuali con norme nazionali non suppletive.
Tutela del consumatore dopo la nullità di un mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera per clausole abusive e limiti dei poteri del giudice nazionale ai sensi della direttiva 93/13
La questione giuridica
Se, quando un contratto di mutuo deve essere invalidato per una clausola abusiva, la tutela della direttiva 93/13 continui a operare nella fase degli effetti della nullità; se il giudice debba valutare d’ufficio le conseguenze patrimoniali per il consumatore e possa rifiutare la nullità richiesta dal consumatore; e se, in mancanza di clausole sostitutive, il giudice possa integrare il contratto con norme interne non suppletive o analogiche.
Principio di diritto
In caso di invalidazione di un contratto concluso tra consumatore e professionista per una clausola abusiva, gli effetti della nullità sono disciplinati dal diritto nazionale, ma solo nella misura in cui sia garantita l’effettività della tutela offerta dalla direttiva 93/13 e il ripristino della situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato senza la clausola abusiva. Il giudice nazionale non può, al di fuori delle sue competenze di diritto interno, esaminare d’ufficio la situazione patrimoniale del consumatore per opporsi alla sua domanda di nullità, se il consumatore è stato informato in modo oggettivo ed esaustivo delle conseguenze; inoltre non può integrare il contratto eliminato ricorrendo a disposizioni nazionali non suppletive, dovendo piuttosto adottare tutte le misure necessarie, secondo il diritto interno, per evitare conseguenze particolarmente pregiudizievoli per il consumatore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
Tutela del consumatore nella nullità di un mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny in una controversia tra tre mutuatari consumatori e una banca, relativa alle conseguenze dell’invalidazione di un contratto di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero. La Corte interpreta gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori.
Fatti e procedimento principale
Il contratto, stipulato il 4 giugno 2007, aveva durata trentennale e importo di 339.881,92 PLN. Le rate mensili e il debito residuo erano calcolati in CHF e pagati in PLN, secondo il tasso di cambio alla vendita CHF-PLN applicabile a ciascuna rata. I mutuatari sostenevano che le clausole di indicizzazione fossero abusive perché il tasso di cambio era determinato discrezionalmente dalla banca in assenza di regole contrattuali specifiche. Essi chiedevano la soppressione di tali clausole, il ricalcolo del prestito in zloty con tasso di interesse fondato sul LIBOR e dichiaravano di accettare l’invalidazione del contratto.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:
- se, una volta dichiarato nullo il contratto per una clausola abusiva, la direttiva 93/13 cessi di applicarsi lasciando gli effetti della nullità al solo diritto nazionale;
- se il giudice debba valutare d’ufficio la situazione patrimoniale del consumatore e possa rifiutare la nullità richiesta dal consumatore qualora essa gli arrechi conseguenze particolarmente pregiudizievoli;
- se, in assenza di norme dispositive e di accordo tra le parti, il giudice possa colmare le lacune del contratto con disposizioni nazionali non suppletive, anche analogiche o applicabili mutatis mutandis.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore e il contratto resta vincolante se può sussistere senza tali clausole;
- l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che impone mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte afferma che la disciplina degli effetti della nullità spetta agli Stati membri tramite il diritto nazionale, ma nel rispetto della tutela garantita dalla direttiva 93/13. La regolazione nazionale non può alterare la portata sostanziale della protezione del consumatore né compromettere l’obiettivo di ripristinare la sua situazione di fatto e di diritto come se la clausola abusiva non fosse mai esistita.
La Corte sottolinea che la direttiva persegue un duplice obiettivo:
- protezione individuale del consumatore e riequilibrio del rapporto contrattuale;
- effetto dissuasivo nei confronti dei professionisti, assicurato dalla non applicazione delle clausole abusive.
Pertanto, una disciplina nazionale che ripartisca in modo uguale le perdite derivanti dalla nullità, se priva il consumatore di tale protezione, è incompatibile con la direttiva.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte precisa che il sistema della direttiva 93/13 si fonda sulla vulnerabilità del consumatore, ma non opera contro la sua volontà. Se il consumatore, dopo essere stato informato in modo oggettivo ed esaustivo delle conseguenze giuridiche ed economiche della nullità, chiede espressamente l’invalidazione del contratto, il giudice non può opporsi a tale scelta.
La Corte esclude inoltre che il giudice possa, al di là delle competenze conferitegli dal diritto nazionale, esaminare d’ufficio la situazione patrimoniale del consumatore per valutare se la nullità sia per lui eccessivamente pregiudizievole. La decisione di non mantenere il contratto, una volta espressa consapevolmente dal consumatore, deve essere rispettata.
Ragionamento della Corte sulla terza questione
La Corte ribadisce che, in linea di principio, le clausole abusive vanno semplicemente disapplicate e il contratto deve sopravvivere senza ulteriori modifiche, se ciò è giuridicamente possibile. Il giudice non può riscrivere la clausola abusiva. Solo in via eccezionale, quando il contratto non possa sussistere e l’annullamento esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, è possibile sostituire la clausola con una disposizione nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti.
Viceversa, non è consentito colmare le lacune con disposizioni di carattere generale, non suppletive, neppure se utilizzabili per analogia o mutatis mutandis. In tale situazione, il giudice deve adottare, tenendo conto dell’insieme del diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente pregiudizievoli della nullità, senza però oltrepassare quanto strettamente necessario per ripristinare l’equilibrio contrattuale.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- gli effetti dell’invalidazione sono disciplinati dal diritto nazionale, purché sia garantita la tutela effettiva del consumatore secondo la direttiva 93/13;
- il giudice non può esaminare d’ufficio la situazione patrimoniale del consumatore per opporsi alla nullità da questi richiesta, se adeguatamente informato;
- il giudice non può integrare il contratto con norme nazionali non suppletive, ma deve utilizzare gli strumenti del diritto interno necessari per proteggere il consumatore da conseguenze particolarmente dannose.
Principi affermati
La sentenza conferma che la direttiva 93/13 continua a produrre effetti anche nella fase successiva all’accertamento dell’abusività, perché la nullità e i suoi effetti non possono svuotare la protezione del consumatore. Al tempo stesso, la Corte ribadisce il limite strutturale dell’intervento giudiziale: niente riscrittura delle clausole abusive, niente integrazione con norme generali non suppletive, salvo il ricorso eccezionale a norme dispositive o applicabili in caso di accordo, sempre nel rispetto della volontà informata del consumatore.
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