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Sentenza

Sentenza n. 589/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione regionale di approvazione dei tetti di spesa per gli erogatori privati accreditati per il triennio 2022-2024, nella parte relativa alla distribuzione del budget già programmato per un altro centro di riabilitazione, nonché diniego di autotutela

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale che, nell'approvare i tetti di spesa per gli erogatori privati accreditati, ha distribuito il budget precedentemente programmato per un centro di riabilitazione tra due diverse strutture ritenute insistenti sul medesimo bacino territoriale e accreditate per le medesime tipologie di prestazioni. È stato inoltre impugnato il successivo diniego dell'istanza di revoca o annullamento della deliberazione, nonché, ove occorrente, un precedente atto regionale assunto quale fondamento della determinazione. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e l'accertamento dell'obbligo della Regione di attribuirle integralmente o pro quota il tetto di spesa già programmato per il centro interessato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della memoria del 13 maggio 2026 con la quale la ricorrente ha dichiarato che, nel corso del giudizio, erano sopravvenuti fatti idonei a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione. Il giudice non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti né il merito della pretesa di attribuzione del budget. Le spese processuali sono state compensate in ragione dell'esito in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata quale fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata nel contesto della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata o comunque della decisione in rito.

Massime di principio

  • Il ricorso giurisdizionale amministrativo è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti nel corso del giudizio, viene meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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