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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05707/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Brescia che ha rigettato il riesame avverso la custodia cautelare (poi per alcuni sostituita) disposta dal G.I.P. di Bergamo per plurimi furti in abitazione (artt. 110-624-bis, 625 c.p.). Il motivo unico, articolato, dedotto dai difensori censura la carenza e/o manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, con particolare riguardo all'affidabilità dei riconoscimenti fotografici/video effettuati dalla P.G. e alla scarsa qualità dei fotogrammi estratti dalle registrazioni (anche relative al casello autostradale), nonché l'inosservanza delle prescrizioni processuali in tema di acquisizione/versamento delle registrazioni (richiamando il combinato degli artt. 273, commi 1 e 1-bis, e 192, commi 3 e 4, c.p.p.). Sono inoltre contestati la genericità e la scarsa precisione degli indizi tratti dai tabulati telefonici, dalla disponibilità dell'autovettura T‑Roc e dalle frequentazioni tra i soggetti.

La decisione

La Corte annulla, in parte, l'ordinanza impugnata: accoglie parzialmente il ricorso di Vittorio De Glaudi con riferimento ai reati indicati ai capi a), b), c), d) dell'imputazione provvisoria e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Brescia (richiedendo una rivalutazione del compendio indiziario, in particolare del riconoscimento operato dalla P.G. sui fotogrammi del casello). Rigetta il resto del ricorso di Vittorio. Rigetta integralmente i ricorsi di Diego e Giuseppe De Glaudi e li condanna alle spese processuali. Dispone gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Decisione resa il 15/01/2026.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2 e n. 5, cod. pen.

    Norme sostanziali penali che definiscono i reati contestati (furto aggravato, concorso di persone). Servono solo a descrivere l'imputazione a carico degli indagati.

  • art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dalla difesa in relazione all'acquisizione e al deposito di atti e registrazioni; la loro inosservanza può rilevare ai fini della valutazione di ammissibilità/validità degli elementi probatori posti a base della misura cautelare.

  • art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle modalità di versamento e uso delle registrazioni audiovisive: la difesa eccepiva che il mancato corretto utilizzo/versamento avrebbe inciso sull'affidabilità dei fotogrammi esaminati per i riconoscimenti.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo come norma che disciplina i motivi di impugnazione e l'inammissibilità; la difesa sosteneva che la violazione delle norme processuali avrebbe reso il provvedimento inammissibile su quel motivo.

  • art. 611 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n.150) e art. 127 c.p.p.

    Richiamate in tema di rito e trattazione del ricorso dopo le modifiche legislative: indicano norme procedurali sul trattamento dei ricorsi e sull'intervento delle parti.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la ricognizione (identificazione) in generale; la Corte richiama orientamento di legittimità secondo cui l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla P.G., in assenza di profili di inattendibilità, può costituire elemento idoneo a fondare il grave indizio di colpevolezza anche se non formale ai sensi dell'art. 213.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale sugli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la Corte ordina gli adempimenti conseguenti.

  • d.lgs. 10.10.2022 n.150

    Riferimento normativo alle modifiche legislative che hanno inciso sul procedimento di trattazione dei ricorsi (richiamato insieme all'art. 611 c.p.p.).

Massime di principio

  • La qualità tecnica dei fotogrammi/filmati è elemento decisivo: riconoscimenti operati sulla base di immagini di scarsa resa possono indebolire la gravità e la precisione dell'indizio e imporre al giudice una motivazione più puntuale o la riconsiderazione degli atti.
  • L'individuazione fotografica effettuata davanti alla polizia giudiziaria, se priva di elementi di inattendibilità, può comunque concorrere a costituire un 'grave indizio' ai fini cautelari anche se non effettuata formalmente secondo l'art. 213 c.p.p.; tuttavia la sua portata va valutata in relazione alla congruenza e alla precisione complessiva del quadro probatorio.
  • Un singolo elemento indiziario isolato e debole (es. descrizioni generiche sull'abbigliamento, mera corrispondenza sul colore di un veicolo) è generalmente insufficiente a fondare misure cautelari gravi: occorre un compendio di elementi concordanti e precisi.
  • Le risultanze di tabulati telefonici richiedono una specifica individuazione delle utenze e del loro utilizzo in relazione agli indagati; la mera genericità non è idonea a rafforzare il quadro indiziario.
  • Se il giudice di merito non affronta nello specifico le censure difensive rilevanti (es. qualità delle immagini o l'attendibilità di riconoscimenti essenziali per la misura), la Corte di riesame o di appello può annullare e rinviare per una nuova valutazione mirata.
  • La ricomposizione logica e la congruenza tra indizi (coincidenza di tempi, modalità operative e persone coinvolte) possono giustificare la misura cautelare anche quando singoli elementi, presi isolatamente, appaiono deboli.

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