Sentenza n. 1635/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 01069/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego regionale della sottoscrizione dell'accordo per l'erogazione, nell'anno 2022, di prestazioni specialistiche ambulatoriali di patologia clinica in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego regionale sostenendo, in primo grado e poi in appello, l'incompetenza della Regione, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità. Secondo l'appellante, la Regione avrebbe dovuto pronunciarsi soltanto sulla deroga all'obbligo di aggregazione in rete prevista dalla DGR Puglia n. 736/2017, mentre la contrattualizzazione e la determinazione delle prestazioni acquistabili sarebbero rientrate nella competenza dell'ASL. La società ha inoltre contestato la valutazione relativa alla soglia minima di 100.000 prestazioni annue necessaria per beneficiare della deroga, sostenendo di avere effettuato nel 2021 100.671 prestazioni in house, oltre a 1.165 prestazioni in service, e ha invocato una consulenza tecnica di parte e la richiesta di verificazione. Infine, ha dedotto la violazione del legittimo affidamento, affermando di avere operato per nove mesi nel 2022 sulla base di atti dell'amministrazione e di avere effettuato rilevanti investimenti confidando nella prosecuzione dell'attività e nella sottoscrizione dell'accordo. Le amministrazioni appellate hanno eccepito, tra l'altro, la tardività e l'inammissibilità della documentazione, il difetto di interesse e l'infondatezza dell'appello, rilevando che spettava alla società provare il possesso dei requisiti per la deroga.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR Puglia. In applicazione dell'art. 2697 c.c., spettava alla società provare i fatti posti a fondamento della pretesa, in particolare il raggiungimento della soglia annua di 100.000 prestazioni utili per beneficiare della deroga. La perizia di parte non è stata utilizzata perché depositata tardivamente già in primo grado, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 73 c.p.a.; inoltre, ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., non era dimostrata l'impossibilità di produrla tempestivamente. Il Collegio ha precisato che la perizia di parte costituisce una mera allegazione tecnica e non un mezzo di prova in senso tecnico, sicché non può essere tardivamente riproposta in appello. È stata altresì negata la verificazione richiesta, poiché gli elementi probatori erano nella disponibilità esclusiva della parte, cui incombeva l'onere di produrli ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Il motivo relativo al legittimo affidamento è stato respinto, condividendo la valutazione del TAR circa l'assenza di presupposti per un affidamento giustificato sulla futura sottoscrizione dell'accordo per il 2022. Gli ulteriori profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti secondo il principio della ragione più liquida. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'onere di provare il possesso dei requisiti per beneficiare della deroga alla soglia minima di produttività gravava sulla struttura sanitaria che invocava la deroga.
art. 73 c.p.a.
Termini per il deposito dei documenti, tra cui il termine di quaranta giorni prima dell'udienza.
I termini per il deposito documentale sono perentori e il loro superamento impedisce l'utilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta.
art. 104, comma 2, c.p.a.
La documentazione nuova prodotta in appello è inammissibile quando non sia dimostrata l'impossibilità di produrla nel giudizio di primo grado; la regola è stata applicata alla perizia di parte tardivamente depositata.
art. 64 c.p.a.
La parte deve fornire gli elementi di prova nella propria disponibilità; non può ottenere una verificazione per supplire alla mancata produzione di tali elementi.
DGR Puglia n. 736/2017
La disciplina regionale prevedeva una soglia minima di efficienza e i requisiti per derogare all'obbligo di aggregazione in rete, tra cui il raggiungimento di almeno 100.000 prestazioni annue, secondo quanto esaminato nel giudizio.
art. 112 c.p.c.
Il Collegio ha richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, precisando che, in applicazione della ragione più liquida, i motivi non espressamente esaminati erano comunque non rilevanti o inidonei a condurre a una diversa decisione.
Massime di principio
- Chi invoca una deroga a requisiti quantitativi o organizzativi previsti dalla disciplina regionale per l'accesso alla contrattualizzazione sanitaria deve provare in modo tempestivo e completo i fatti costitutivi della deroga, non potendo limitarsi a produrre allegazioni tecniche tardive.
- La perizia di parte non costituisce, di per sé, un mezzo di prova in senso tecnico, ma un'allegazione tecnica difensiva; se non è depositata tempestivamente in primo grado, non può essere riproposta in appello in assenza della dimostrazione dell'impossibilità non imputabile di produrla prima.
- La verificazione non può essere disposta per supplire all'inerzia probatoria della parte quando gli elementi necessari all'accertamento si trovano nella sua esclusiva disponibilità.
- La protrazione provvisoria dell'attività sanitaria accreditata nelle more delle verifiche amministrative non determina, di per sé, un legittimo affidamento sulla futura sottoscrizione dell'accordo contrattuale, se la stipula resta subordinata all'accertamento dei requisiti previsti dalla disciplina vigente.
- In applicazione del principio della ragione più liquida, il giudice può definire la controversia sulla base della questione di più agevole soluzione, omettendo l'esame analitico delle ulteriori censure che non potrebbero comunque condurre a un esito diverso.
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