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Sentenza

Sentenza n. 7423/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202408878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del 9 settembre 2020 di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, notificato il 29 settembre 2020; sentenza del TAR Calabria, Sez. I, n. 498/2024 che aveva respinto il ricorso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)

Prevale il privato

La controversia

Il titolare della licenza, rilasciata nel 2012 e già rinnovata più volte fino al 2019, ha appellato la sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo. Con un unico articolato motivo ha censurato come irragionevole il giudizio di inaffidabilità, perché basato su precedenti di polizia di familiari non conviventi — il padre, inoltre, riabilitato — e su episodi propri isolati, risalenti e non indicativi di un rischio di abuso delle armi. Ha contestato che la guida del quadriciclo nel 2011 fosse senza abilitazione, deducendo che la patente A conseguita nel giugno 2010 consentiva la guida del mezzo ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 285/1992 nella formulazione allora vigente. Ha inoltre spiegato che i contatti con persone deferite per violazioni della proprietà intellettuale e importazione di prodotti contraffatti erano compatibili con la propria attività professionale nel settore dell’abbigliamento; la frequentazione di persone responsabili di guida in stato di ebbrezza o violazioni del codice della strada era occasionale e non pertinente alla valutazione di pericolosità. Ha infine sostenuto che non fosse stata fornita prova contraria alla sua condotta affidabile.

La decisione

L’appello è accolto e la sentenza del TAR riformata, con conseguente annullamento del diniego. Il Consiglio di Stato ha ribadito l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell’affidabilità, ma ha ritenuto che essa debba comunque fondarsi su elementi idonei a sostenere una ragionevole previsione di uso inappropriato delle armi. Nel caso concreto, i precedenti dei familiari non erano stati adeguatamente valutati considerando la mancata convivenza e la riabilitazione del padre. Il rilievo sulla guida senza patente risultava ridimensionato dalla disciplina dell’art. 116, comma 3, del codice della strada applicabile al momento del conseguimento della patente. Le frequentazioni con soggetti coinvolti in reati relativi a prodotti contraffatti erano plausibilmente connesse all’attività professionale dell’interessato, mentre il controllo con persone responsabili di violazioni stradali, isolato e occasionale, non era ragionevolmente sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità. Spese del doppio grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 3, d.lgs. 285/1992

    quanto alla guida di motociclo senza patente, il rilievo si depotenzia ai fini -che qui rilevano- della valutazione della buona condotta alla luce del richiamato art. 116, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, nella formulazione vigente dall’8 agosto 2009 al 12 agosto 2010, avendo l’odierno appellante conseguito la patente A in tale arco temporale (più precisamente nel giugno 2010);

    La condotta contestata come guida senza patente perde rilievo nella valutazione della buona condotta quando, in base alla formulazione dell’art. 116, comma 3, vigente al momento del conseguimento, la patente posseduta abilitava alla guida del mezzo.

Massime di principio

  • Il potere discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza nel valutare l’affidabilità ai fini del rilascio o rinnovo di un’autorizzazione al porto di armi è ampio e può fondarsi anche su valutazioni probabilistiche; deve tuttavia poggiare su elementi che consentano una ragionevole previsione di uso inappropriato delle armi.
  • I precedenti di polizia dei familiari possono essere considerati nella valutazione dell’affidabilità del richiedente, ma l’amministrazione deve apprezzarne concretamente la rilevanza, anche alla luce della mancata convivenza e dell’eventuale riabilitazione del familiare.
  • Frequentazioni occasionali o spiegabili con rapporti professionali non possono, senza un adeguato collegamento con il rischio di abuso delle armi, essere considerate da sole sufficienti a fondare un giudizio di inaffidabilità; lo stesso vale per episodi isolati relativi a violazioni stradali non pertinenti a tale rischio.
  • Una condotta qualificata come guida senza abilitazione non può assumere rilievo negativo se la patente posseduta, secondo la disciplina vigente al momento del suo conseguimento, consentiva la guida del mezzo interessato.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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