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Sentenza

Sentenza n. 902/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del silenzio-inadempimento dell’Assessorato Regionale della Salute formatosi sull’istanza del 23 luglio 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7/10/2025: - della nota prot n. 37909 resa il 13 agosto 2025 dall’Assessorato Regionale della Salute;

Giustizia amministrativa202502012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenza non definitivaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di verifica dei requisiti per l’accreditamento istituzionale di 40 posti letto e, con motivi aggiunti, nota di riscontro dell’Assessorato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha presentato un’istanza per la verifica del possesso dei requisiti oggettivi previsti dalla disciplina regionale, finalizzata all’accreditamento istituzionale di 40 posti letto di residenza sanitaria assistenziale in regime libero-professionale. Ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche mediante nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia. Dopo avere conosciuto, il 13 agosto 2025, la nota con cui l’Assessorato aveva riscontrato l’istanza richiamando una precedente comunicazione e l’art. 2 del D.A. n. 627/2025, la società ha proposto motivi aggiunti per impugnare tale nota. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo, poiché il riscontro era intervenuto prima della notificazione del ricorso.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per carenza originaria di interesse. La condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 117 c.p.a. presuppone infatti che, al momento della decisione, persista l’inerzia e che non sia intervenuto un provvedimento espresso in risposta all’istanza. Poiché la nota di riscontro è stata adottata e conosciuta il 13 agosto 2025, mentre il ricorso è stato notificato il 1° ottobre 2025, l’inerzia era già venuta meno prima della proposizione del giudizio. Il ricorso per motivi aggiunti contro la nota assessorile non è stato invece deciso nel merito: il giudice ha disposto la conversione dal rito camerale del silenzio al rito ordinario, ai sensi dell’art. 117, comma 6, e dell’art. 32, comma 2, c.p.a., rinviando la trattazione all’udienza pubblica che sarà fissata dal Presidente della Sezione. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 117 c.p.a.

    La tutela contro il silenzio presuppone la persistenza dell’inerzia dell’Amministrazione; se il provvedimento espresso è intervenuto prima della proposizione del ricorso, il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse.

  • art. 117, comma 6, c.p.a.

    Il ricorso per motivi aggiunti rivolto contro il provvedimento espresso adottato dall’Amministrazione è trattato secondo le regole del rito ordinario.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente la conversione del rito, disposta dal Collegio per trattare secondo il rito ordinario l’impugnazione proposta con motivi aggiunti.

  • artt. 5, comma 1, e 6 D.A. n. 741 del 4 luglio 2023

    Disposizioni regionali richiamate quali norme sui requisiti oggettivi per l’accreditamento istituzionale.

  • art. 2 D.A. n. 627/2025

    Richiamato nella nota assessorile impugnata quale disciplina in relazione alla quale la società avrebbe potuto concorrere per l’accreditamento.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio-inadempimento richiede che l’inerzia dell’Amministrazione persista sino alla decisione e che sussista ancora l’interesse del privato a ottenere una pronuncia sull’obbligo di provvedere.
  • Quando l’Amministrazione adotta e comunica un provvedimento espresso in risposta all’istanza prima della notificazione del ricorso contro il silenzio, il ricorso è inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire; se il provvedimento interviene dopo la proposizione del ricorso, la conseguenza è invece l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, salva l’impugnazione dell’atto espresso.
  • L’impugnazione, mediante motivi aggiunti, del provvedimento espresso intervenuto nel corso o in relazione a un giudizio sul silenzio deve essere trattata secondo il rito ordinario quando ne ricorrono i presupposti, previa conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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