Cassazione Civile, Ordinanza n. 25274/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un provvedimento di irrogazione di sanzioni emesso per il periodo d'imposta 2015-2016 in relazione alla tardiva registrazione, in reverse charge, di fatture intracomunitarie. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto per difetto di motivazione; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio e, in sede di gravame, aveva ritenuto che il primo giudice fosse incorso in ultrapetizione. L'Agenzia delle entrate, con un unico motivo nel proprio ricorso, ha censurato la quantificazione della sanzione, sostenendo che la CTR avesse applicato un criterio errato, riferendo la sanzione all'imponibile della singola fattura di maggior valore per ciascun anno anziché all'imponibile complessivo delle fatture non annotate nello stesso anno, con applicazione del cumulo materiale e della misura minima del 90% dell'imposta dovuta. Il contribuente, nel ricorso incidentale/riunito, ha denunciato: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR erroneamente qualificato come ultrapetizione il vizio ravvisato dal primo giudice, poiché il ricorso introduttivo aveva effettivamente contestato la motivazione dell'avviso anche sotto il profilo della mancata spiegazione delle ragioni per cui non si era seguita la proposta applicazione dell'art. 9-bis del d.lgs. n. 472/1997; 2) omesso esame di documenti ritenuti decisivi ai fini della prova dell'insussistenza oggettiva della fattispecie sanzionata dagli artt. 46, comma 5, o 47, comma 1, del d.l. n. 331/1993.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha accolto il primo motivo del ricorso riunito del contribuente, ritenendo fondata la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la CTR aveva erroneamente ravvisato ultrapetizione nella sentenza di primo grado: dal ricorso originario e dalla pronuncia della CTP emergeva che la doglianza del contribuente sulla motivazione dell'avviso era più ampia e comprendeva sia la mancata indicazione delle ragioni per disattendere l'art. 9-bis del d.lgs. n. 472/1997, sia l'insufficienza complessiva dell'iter motivazionale dell'atto. Conseguentemente la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado. Il secondo motivo del ricorso del contribuente è stato assorbito. Quanto al ricorso dell'Agenzia delle entrate (RG 17145/2021), la Corte lo ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell'accoglimento del ricorso riunito e della conferma della decisione di primo grado. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia nei confronti del contribuente nel procedimento riunito; per l'altro procedimento sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha esaminato la censura come dedotta, pur rilevando l'errata indicazione del numero di motivo in un caso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per lamentare l'omesso esame di documenti decisivi; il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti del petitum e della causa petendi; non sussiste ultrapetizione se la decisione di primo grado si mantiene entro la domanda proposta e le sue allegazioni.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 382 c.p.c.
La Corte ha disposto la cassazione senza rinvio, ritenendo che la pronuncia impugnata dovesse essere eliminata con conferma della sentenza di primo grado.
art. 47 del d.l. n. 331/1993
È richiamato come norma sostanziale relativa al trattamento delle fatture intracomunitarie oggetto di sanzione.
art. 46, comma 5, del d.l. n. 331/1993
È richiamato dal contribuente nel secondo motivo quale disposizione potenzialmente pertinente alla fattispecie sanzionata.
art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997
È invocato dall'Agenzia per la determinazione della sanzione in relazione alla tardiva registrazione delle fatture.
art. 12 del d.lgs. n. 472/1997
È invocato dall'Agenzia in tema di cumulo e quantificazione della sanzione amministrativa.
art. 9-bis del d.lgs. n. 472/1997
È la disposizione che il contribuente assumeva dovesse essere considerata e della cui applicazione l'Ufficio avrebbe dovuto motivare il mancato richiamo.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto, alterando petitum o causa petendi; non ricorre se la decisione si limita a qualificare giuridicamente i fatti dedotti senza introdurre fatti nuovi nel thema decidendum.
- Nel giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo o impositivo, il controllo sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato va effettuato sulla base del ricorso introduttivo e del contenuto della decisione di primo grado, verificando se la censura effettivamente proposta comprendesse il vizio poi accolto dal primo giudice.
- Quando il giudice di legittimità accoglie il ricorso che ha reso corretta e definitiva la pronuncia di primo grado, il ricorso avversario diretto contro la medesima sentenza può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel sindacato di legittimità, se il motivo denuncia un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti rilevanti per verificare il contenuto della domanda e della decisione impugnata.
- La motivazione per relationem di un atto sanzionatorio non può esaurirsi in un recepimento acritico del verbale presupposto, ma deve rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione nel caso concreto.
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