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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16315/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per plurimi motivi: nullità di notificazioni (Barjan, Zarea), omessa traduzione degli atti (Barjan), violazione del principio ne bis in idem (Barjan), vizi di valutazione della prova e travisamento delle intercettazioni (Ahmadi, Qasemi, Barjan, Ramzan), riconoscimento illegittimo di aggravanti (Ahmadi, uso di documenti contraffatti), vizio nella misura delle attenuanti e della dosimetria della pena (Barjan), e procedura in assenza dell'imputato senza fondati presupposti (Zarea).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei ricorsi. Per Ahmadi Mohammad Alì è accolto parzialmente il motivo relativo all'aggravante dell'uso di documenti contraffatti: tale aggravante (art. 12, comma 3, lett. d. T.U. imm.) è stata esclusa in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 63/2022; la sentenza di appello è annullata senza rinvio limitatamente a quella aggravante (e si dispone il rinvio per ricalcolo della pena ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bologna). L'effetto dell'annullamento relativo all'aggravante è stato esteso anche al coimputato Ramzan Alì. Il ricorso di Barjan Mihai Catalin è stato respinto integralmente; sono dichiarate inammissibili o infondate le censure relative a notificazioni, traduzioni, ne bis in idem, valutazione delle prove, aggravanti e attenuanti; Barjan è condannato al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di Qasemi Aman è rigettato. Il ricorso di Ali Ramzan è rigettato (ma è stato esonerato dalle spese in relazione all'annullamento estensivo sopra indicato). Il ricorso di Farzad Zarea è accolto: è stata accertata la nullità del processo per difetto dei presupposti che legittimano il procedimento in assenza (notificazione tramite compiuta giacenza all'estero e mancanza di elementi che dimostrino conoscenza o volontaria sottrazione); le decisioni di merito e il decreto che dispone il giudizio sono annullati e si rinvia al Tribunale di Bologna (GIP) per celebrare nuovamente l'udienza preliminare e procedere nel rispetto delle norme sull'assenza. In sintesi: resistenti prevalgono nella maggior parte dei ricorsi; ricorrenti ottengono due accoglimenti parziali (esclusione aggravante per Ahmadi estesa a Ramzan; annullamento con rinvio per Zarea).

Norme richiamate

  • art. 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)

    art. 12, commi 1, 3, lett. b), 3-bis e 3-ter

    La norma punisce chi organizza/effettua il trasporto di stranieri; il numero dei migranti incide sulla dimensione offensiva e sulle aggravanti. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione relativa al numero dei partecipanti e al fine di profitto, ma ha escluso l'aggravante specifica relativa all'uso di documenti contraffatti alla luce della pronuncia costituzionale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 63/2022

    Corte cost., sent. n. 63 del 2022

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della previsione aggravante (uso di documenti contraffatti) presente nell'art. 12, comma 3, lett. d): tale modalità non comporta un surplus di disvalore rispetto alla fattispecie base e deve essere esclusa.

  • art. 620, cod. proc. pen.

    art. 620, comma 1, lett. l)

    Strumento di rimedio per Cassazione per intervenire direttamente sull'omissione (esclusione di un'aggravante) osservata in grado di merito; qui usato per annullare senza rinvio la parte relativa all'aggravante.

  • art. 587, cod. proc. pen.

    Consente l'estensione dell'annullamento rispetto a più imputati: l'esclusione dell'aggravante per Ahmadi è stata estesa anche al coimputato Ramzan.

  • art. 169, cod. proc. pen.

    Regola le notificazioni all'estero; la compiuta giacenza non garantisce automaticamente la conoscenza effettiva del processo: procedere in assenza richiede elementi che dimostrino la conoscenza o la volontaria sottrazione dell'imputato.

  • art. 420-bis, cod. proc. pen.

    Norma sull'improcedibilità e condizioni per procedere in assenza: la Corte evidenzia che non esistono presunzioni automatiche di volontaria sottrazione e va ricercata la prova di consapevolezza/volontà di sottrarsi.

  • art. 180, cod. proc. pen.

    Termine decadenziale per dedurre alcune nullità processuali: eccezioni tardive (es. notifica a domicilio del difensore) possono essere inammissibili se non sollevate nei termini.

  • art. 192, cod. proc. pen.

    Standard di valutazione della prova (valutazione globale degli indizi): la Corte conferma la correttezza della valutazione di merito quando motivata secondo questo criterio.

  • art. 114, cod. pen.

    art. 114, primo comma (circostanza attenuante della minima partecipazione)

    L'attenuante della minima partecipazione è applicabile solo se il contributo dell'imputato è realmente marginale e trascurabile; ruoli di autista/trasporto non sono considerati generalmente 'minima partecipazione'.

  • art. 616, cod. pen.

    Norma applicata per condannare al pagamento delle spese processuali i ricorrenti soccombenti.

  • art. 133, cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ritiene congrua la dosimetria operata dal giudice di merito, che ha applicato attenuanti generiche e ridotto le pene verso i minimi.

Massime di principio

  • Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una circostanza aggravante, questa va esclusa anche se originariamente ritenuta dal giudice di merito; Cassazione può annullare senza rinvio la parte interessata e disporre il rinvio per la ricalcolazione della pena.
  • La notifica all'estero perfezionata per compiuta giacenza non basta di per sé a validare il procedimento in assenza: è necessario che emergano elementi concreti che dimostrino la conoscenza del processo o la volontaria sottrazione dell'imputato; in difetto la nullità è insanabile e richiede annullamento e nuovo svolgimento delle fasi preliminari.
  • Le nullità derivanti da notifiche effettuate a domicilio precedentemente eletto possono essere inammissibili se non dedotte nei termini decadenziali; il difensore domiciliare che non eccepisce in corso di giudizio può suggerire che l'atto è efficace.
  • L'obbligo di traduzione di atti o di nomina dell'interprete sussiste solo se sussista documentata e concreta impossibilità di comprensione della lingua italiana; la valutazione sulla conoscenza della lingua è di merito e resistente al sindacato di legittimità se motivata.
  • La qualificazione del ruolo (direttivo vs operativo) e la valutazione dell'attendibilità delle intercettazioni e delle dichiarazioni sono valutazioni di merito: la Cassazione sindaca la motivazione e la correttezza del metodo valutativo (valutazione globale degli indizi), ma non sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito.
  • L'attenuante della minima partecipazione è applicata con rigore: non è sufficiente un ruolo meno incisivo rispetto ad altri coimputati; occorre che il contributo sia effettivamente marginale e trascurabile.

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