Cassazione Penale, Sentenza n. 16315/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per plurimi motivi: nullità di notificazioni (Barjan, Zarea), omessa traduzione degli atti (Barjan), violazione del principio ne bis in idem (Barjan), vizi di valutazione della prova e travisamento delle intercettazioni (Ahmadi, Qasemi, Barjan, Ramzan), riconoscimento illegittimo di aggravanti (Ahmadi, uso di documenti contraffatti), vizio nella misura delle attenuanti e della dosimetria della pena (Barjan), e procedura in assenza dell'imputato senza fondati presupposti (Zarea).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei ricorsi. Per Ahmadi Mohammad Alì è accolto parzialmente il motivo relativo all'aggravante dell'uso di documenti contraffatti: tale aggravante (art. 12, comma 3, lett. d. T.U. imm.) è stata esclusa in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 63/2022; la sentenza di appello è annullata senza rinvio limitatamente a quella aggravante (e si dispone il rinvio per ricalcolo della pena ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bologna). L'effetto dell'annullamento relativo all'aggravante è stato esteso anche al coimputato Ramzan Alì. Il ricorso di Barjan Mihai Catalin è stato respinto integralmente; sono dichiarate inammissibili o infondate le censure relative a notificazioni, traduzioni, ne bis in idem, valutazione delle prove, aggravanti e attenuanti; Barjan è condannato al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di Qasemi Aman è rigettato. Il ricorso di Ali Ramzan è rigettato (ma è stato esonerato dalle spese in relazione all'annullamento estensivo sopra indicato). Il ricorso di Farzad Zarea è accolto: è stata accertata la nullità del processo per difetto dei presupposti che legittimano il procedimento in assenza (notificazione tramite compiuta giacenza all'estero e mancanza di elementi che dimostrino conoscenza o volontaria sottrazione); le decisioni di merito e il decreto che dispone il giudizio sono annullati e si rinvia al Tribunale di Bologna (GIP) per celebrare nuovamente l'udienza preliminare e procedere nel rispetto delle norme sull'assenza. In sintesi: resistenti prevalgono nella maggior parte dei ricorsi; ricorrenti ottengono due accoglimenti parziali (esclusione aggravante per Ahmadi estesa a Ramzan; annullamento con rinvio per Zarea).
Norme richiamate
art. 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)
art. 12, commi 1, 3, lett. b), 3-bis e 3-ter
La norma punisce chi organizza/effettua il trasporto di stranieri; il numero dei migranti incide sulla dimensione offensiva e sulle aggravanti. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione relativa al numero dei partecipanti e al fine di profitto, ma ha escluso l'aggravante specifica relativa all'uso di documenti contraffatti alla luce della pronuncia costituzionale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 63/2022
Corte cost., sent. n. 63 del 2022
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della previsione aggravante (uso di documenti contraffatti) presente nell'art. 12, comma 3, lett. d): tale modalità non comporta un surplus di disvalore rispetto alla fattispecie base e deve essere esclusa.
art. 620, cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. l)
Strumento di rimedio per Cassazione per intervenire direttamente sull'omissione (esclusione di un'aggravante) osservata in grado di merito; qui usato per annullare senza rinvio la parte relativa all'aggravante.
art. 587, cod. proc. pen.
Consente l'estensione dell'annullamento rispetto a più imputati: l'esclusione dell'aggravante per Ahmadi è stata estesa anche al coimputato Ramzan.
art. 169, cod. proc. pen.
Regola le notificazioni all'estero; la compiuta giacenza non garantisce automaticamente la conoscenza effettiva del processo: procedere in assenza richiede elementi che dimostrino la conoscenza o la volontaria sottrazione dell'imputato.
art. 420-bis, cod. proc. pen.
Norma sull'improcedibilità e condizioni per procedere in assenza: la Corte evidenzia che non esistono presunzioni automatiche di volontaria sottrazione e va ricercata la prova di consapevolezza/volontà di sottrarsi.
art. 180, cod. proc. pen.
Termine decadenziale per dedurre alcune nullità processuali: eccezioni tardive (es. notifica a domicilio del difensore) possono essere inammissibili se non sollevate nei termini.
art. 192, cod. proc. pen.
Standard di valutazione della prova (valutazione globale degli indizi): la Corte conferma la correttezza della valutazione di merito quando motivata secondo questo criterio.
art. 114, cod. pen.
art. 114, primo comma (circostanza attenuante della minima partecipazione)
L'attenuante della minima partecipazione è applicabile solo se il contributo dell'imputato è realmente marginale e trascurabile; ruoli di autista/trasporto non sono considerati generalmente 'minima partecipazione'.
art. 616, cod. pen.
Norma applicata per condannare al pagamento delle spese processuali i ricorrenti soccombenti.
art. 133, cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ritiene congrua la dosimetria operata dal giudice di merito, che ha applicato attenuanti generiche e ridotto le pene verso i minimi.
Massime di principio
- Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una circostanza aggravante, questa va esclusa anche se originariamente ritenuta dal giudice di merito; Cassazione può annullare senza rinvio la parte interessata e disporre il rinvio per la ricalcolazione della pena.
- La notifica all'estero perfezionata per compiuta giacenza non basta di per sé a validare il procedimento in assenza: è necessario che emergano elementi concreti che dimostrino la conoscenza del processo o la volontaria sottrazione dell'imputato; in difetto la nullità è insanabile e richiede annullamento e nuovo svolgimento delle fasi preliminari.
- Le nullità derivanti da notifiche effettuate a domicilio precedentemente eletto possono essere inammissibili se non dedotte nei termini decadenziali; il difensore domiciliare che non eccepisce in corso di giudizio può suggerire che l'atto è efficace.
- L'obbligo di traduzione di atti o di nomina dell'interprete sussiste solo se sussista documentata e concreta impossibilità di comprensione della lingua italiana; la valutazione sulla conoscenza della lingua è di merito e resistente al sindacato di legittimità se motivata.
- La qualificazione del ruolo (direttivo vs operativo) e la valutazione dell'attendibilità delle intercettazioni e delle dichiarazioni sono valutazioni di merito: la Cassazione sindaca la motivazione e la correttezza del metodo valutativo (valutazione globale degli indizi), ma non sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito.
- L'attenuante della minima partecipazione è applicata con rigore: non è sufficiente un ruolo meno incisivo rispetto ad altri coimputati; occorre che il contributo sia effettivamente marginale e trascurabile.
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