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Sentenza

Sentenza n. 156/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione I) n. 24 dell’8 gennaio 2025

Giustizia amministrativa202501680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dell'AGER che ha fissato le tariffe di conferimento dei rifiuti urbani per gli anni 2020-2023 presso l'impianto complesso di Conversano, nonché la sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Altamura ha impugnato dinanzi al TAR la determinazione dell'AGER relativa alle tariffe di conferimento dei rifiuti per gli anni 2020-2023, deducendo violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, dell'art. 9, comma 7, lettera a), della l.r. Puglia n. 24/2012 e delle clausole del contratto di concessione, nonché eccesso di potere per omessa ed erronea considerazione dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, ritenendo che il Comune fosse rappresentato all'interno dell'AGER e che l'eventuale pregiudizio economico derivante da tariffe eccessive riguardasse direttamente i cittadini-utenti, in quanto soggetti incisi dalla TARI. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo violazione degli artt. 100 c.p.c., 35 e 39 c.p.a. e degli artt. 24 e 113 Cost., erronea valutazione dei fatti e della causa petendi, nonché riproponendo i motivi di merito non esaminati. Ha sostenuto di essere un mero destinatario delle determinazioni tariffarie, privo di effettivi poteri decisionali in materia, e di avere comunque un interesse diretto sia quale destinatario delle richieste economiche della società concessionaria sia quale ente esponenziale della collettività locale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato l'inammissibilità del ricorso originario. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 9 della l.r. Puglia n. 24/2012, come modificata dalla l.r. n. 20/2016, l'AGER sia l'organo unico di governo istituito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative alla gestione dei rifiuti urbani, al quale partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i Comuni. Il Comune non è quindi un mero destinatario delle determinazioni dell'AGER, ma partecipa al sistema di gestione associata attraverso il Comitato dei delegati, cui il Direttore generale dell'Agenzia risponde e il cui Presidente vigila sul funzionamento dell'ente. Proprio la funzione dell'AGER di comporre gli interessi dei diversi enti locali esclude che i singoli Comuni possano impugnare autonomamente le deliberazioni dell'Agenzia. Il Collegio ha inoltre escluso la titolarità di un interesse personale, diretto, concreto e attuale del Comune alla contestazione delle tariffe: l'eventuale pregiudizio economico derivante da una determinazione tariffaria erronea ricade sui cittadini-utenti, quali soggetti del rapporto tributario e destinatari della TARI. Il Comune, pur essendo ente esponenziale della collettività, non può agire in surroga per tutelare gli interessi economici individuali dei cittadini, che devono contestare la tariffa quando essa si concretizza nella richiesta di pagamento. L'accertata inammissibilità ha precluso l'esame delle censure sostanziali relative a istruttoria, motivazione, violazioni normative e scelta dei presupposti tariffari. Le spese del grado d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 l.r. Puglia n. 24/2012

    "per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani"; "cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i Comuni e la Città metropolitana"

    La disposizione istituisce l'AGER quale organo unico di governo del servizio e prevede la partecipazione obbligatoria dei Comuni, che esercitano in forma associata le funzioni relative al ciclo dei rifiuti.

  • l.r. Puglia n. 20/2016

    La legge regionale ha modificato la disciplina dell'AGER richiamata dalla sentenza, confermando il quadro dell'esercizio associato delle funzioni e dell'unico ATO regionale.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dall'appellante in relazione alle condizioni dell'azione, ma non oggetto di autonoma interpretazione nel merito.

  • artt. 35 e 39 c.p.a.

    Richiamati dall'appellante in relazione alla dichiarazione di inammissibilità e al rinvio alle norme del codice di procedura civile; la decisione conferma l'inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Richiamati dall'appellante per sostenere il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale; il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità per assenza delle condizioni dell'azione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato tra i motivi originari di ricorso per contestare la determinazione tariffaria, senza esame nel merito per la preclusione derivante dall'inammissibilità.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Richiamati tra i motivi originari in materia di principi dell'azione amministrativa e motivazione, senza esame nel merito.

Massime di principio

  • Quando un ente regionale o sovracomunale è istituito quale organo unico di governo per l'esercizio associato delle funzioni comunali relative alla gestione dei rifiuti, i singoli Comuni partecipanti, rappresentati negli organi dell'ente, non sono legittimati a impugnare autonomamente le deliberazioni dell'organo associativo, poiché la composizione degli interessi degli enti locali avviene all'interno dell'organizzazione comune.
  • La legittimazione a impugnare un atto amministrativo presuppone la titolarità di una situazione giuridica sostanziale direttamente incisa e non può fondarsi sulla mera appartenenza dell'ente a un sistema istituzionale nel quale l'atto è adottato da un organismo rappresentativo comune.
  • La determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti instaura, quanto al pregiudizio economico derivante dall'eventuale erronea quantificazione dei costi, un rapporto diretto con i cittadini-utenti assoggettati al prelievo; pertanto, l'interesse a contestare la tariffa spetta ai singoli soggetti incisi quando la tariffa si attualizza nella richiesta di pagamento.
  • Il Comune, quale ente esponenziale della collettività territoriale, non può agire in surroga per tutelare gli interessi economici individuali dei cittadini-utenti, poiché l'interesse collettivo della comunità comunale non coincide con le singole posizioni tributarie degli amministrati.
  • L'accertamento del difetto di legittimazione o dell'interesse a ricorrere rende inammissibile l'impugnazione e preclude l'esame delle censure di merito relative a istruttoria, motivazione, violazione di legge e scelta dei presupposti dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

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