Cassazione Penale, Sentenza n. 44014/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna: 1) sentenza del 17/06/2003 n.1208 della Corte d'appello di Catanzaro per reato ex art. 648 c.p. (ricettazione) commesso il 03/05/1998; 2) sentenza del 17/06/2003 n.1206 della Corte d'appello di Catanzaro per reati di droga ex art.73 DPR 9/10/1990 n.309, commessi il 03/05/1998 e il 18/07/1998. Il ricorrente ha dedotto che la sostanza stupefacente e gli assegni erano stati rinvenuti nella medesima perquisizione e che la sentenza di primo grado aveva ritenuto verosimile l'intento di alienare lo stupefacente a terzi, quindi sussisterebbe una programmazione unitaria dei reati.
La decisione
La Corte suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la mera co-occorrenza dei beni nello stesso luogo (rinvenimento durante la stessa perquisizione) costituisca solo un collegamento investigativo (art.371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.) e non prova una volizione criminale unitaria. Inoltre è stato rilevato che il reato di ricettazione si consuma al momento della ricezione degli assegni e non al momento del rinvenimento: non è stata indicata la data di ricezione né la vicinanza temporale necessaria per dimostrare una comune ideazione. La presunta volontà di alienare i beni in un momento successivo non dimostra che al momento del primo reato fosse già prefigurato il secondo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
La circostanza che beni relativi a reati diversi siano rinvenuti nello stesso luogo è indice di collegamento investigativo, ma non prova di per sé una volizione criminale unitaria né la comune ideazione richiesta per la continuazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della decisione di inammissibilità.
art. 648 c.p. (ricettazione)
Il reato di ricettazione si considera consumato al momento della ricezione dei beni illeciti; pertanto il giorno del rinvenimento non coincide necessariamente con il momento della commissione del reato.
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (illecita detenzione/spaccio di stupefacenti)
Contestato come reato autonomo rispetto alla ricettazione; il semplice ritrovamento congiunto dello stupefacente e di altri beni non dimostra automaticamente una comune progettazione criminale.
Massime di principio
- La mera convivenza o il rinvenimento congiunto di beni illeciti non è sufficiente a dimostrare la continuazione: è necessaria prova di una unità di volizione o di una comune ideazione al momento della commissione dei reati.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra ricettazione e altri reati occorre provare la temporalità e la progettualità comuni (es. data di ricezione dei beni, elementi che dimostrino la prefigurazione del secondo reato già al momento del primo).
- L'intento di alienare o realizzare profitto dai beni rinvenuti in un momento successivo non prova che tale intento fosse già parte della pianificazione al momento del primo fatto criminoso.
- In sede esecutiva i giudici richiedono elementi concreti (dati temporali, elementi di collegamento teleologico o progettuale) e non si accontentano di collegamenti meramente investigativi o di fatto.
- Chi propone istanza di continuazione deve documentare non solo il rapporto materiale tra i fatti, ma soprattutto la comune volontà criminosa o la pianificazione unitariamente concepita.
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