Sentenza n. 3582/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare - - del provvedimento di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio n. 2025//0031860, notificato il 3/10/2025; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale anche non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte in cui, anche interpretata, lede il diritto dell’interessato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio, motivato dal difetto del requisito economico
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio, notificato il 3 ottobre 2025, deducendo la lesione del proprio interesse all'ingresso in Italia per lo svolgimento degli studi. Nelle more del giudizio, a seguito del riesame disposto con ordinanza cautelare, la sede diplomatica italiana a Minsk ha manifestato l'intento di rilasciare il visto precedentemente negato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio del visto ha attribuito al ricorrente il bene della vita perseguito con il ricorso e ha integralmente soddisfatto il petitum. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del MAECI secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché la richiesta di visto è stata accolta solo dopo la proposizione del ricorso e in esito al riesame conseguente al precedente remand. Le spese sono state liquidate in 1.500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale e il petitum del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Disposizione richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Disposizioni richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Si verifica la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un atto che attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito e soddisfa il petitum del ricorso.
- Quando l'amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente soltanto dopo la proposizione del ricorso e in conseguenza del riesame disposto nel corso del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico sulla base della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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