Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1245/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 1° giugno 2022 (notificata il 9 giugno 2022), con la quale il Comandante del 5° reggimento Carabinieri “-OMISSIS-” ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la determinazione n. -OMISSIS- di -OMISSIS- del 9 febbraio 2022, con cui il Comandante del 5° Battaglione Carabinieri “-OMISSIS-” ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare di giorni 7 di consegna; - di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti; e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19.04.2023 - della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 19 gennaio 2023 (notificata il 24 gennaio 2023), con la quale il Comandante del 5° reggimento Carabinieri “-OMISSIS-” ha sospeso i termini di trattazione del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la determinazione n. -OMISSIS- del 18 ottobre 2022 del Comandante del 6° Battaglione Carabinieri -OMISSIS-, con cui era stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di riesame proposta in data 1° settembre 2022 tendente all’annullamento, in autotutela, della determinazione n. -OMISSIS--2021 del 9 febbraio 2022 emessa dalla medesima Autorità; - di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti;

Giustizia amministrativa202201018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare di sette giorni di consegna, nonché sospensione della trattazione di un successivo ricorso gerarchico relativo all'istanza di riesame della sanzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare irrogata per avere presenziato, senza autorizzazione, presso una stazione dei Carabinieri durante una visita programmata e autorizzata di delegati degli organi di rappresentanza militare, dichiarando di voler vigilare sulla loro attività. La presenza aveva determinato il rifiuto dei delegati di iniziare la visita e il loro allontanamento dalla caserma fino alla successiva uscita del ricorrente. Sono stati dedotti: violazione delle garanzie procedimentali e difetto di istruttoria per la mancata audizione del comandante della stazione e per l'utilizzo di testimonianze non confluite negli atti; esercizio arbitrario del potere disciplinare, poiché la condotta sarebbe stata scriminata dall'esercizio delle prerogative sindacali riconosciute dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018 e dalla circolare del Gabinetto del Ministro della difesa del 22 agosto 2019; indeterminatezza dell'addebito, per la mancata specificazione del nocumento arrecato alle attività di rappresentanza; violazione del principio di proporzionalità della sanzione. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato l'atto con cui l'Amministrazione aveva sospeso la trattazione del ricorso gerarchico contro la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di riesame in autotutela, sostenendo che l'art. 1365 del d.lgs. n. 66/2010 imponesse la decisione sull'istanza senza attendere la definizione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alle censure relative alla mancata audizione del comandante della stazione, il giudice ha rilevato che il ricorrente non contestava la ricostruzione materiale dei fatti, ma soltanto la loro qualificazione giuridica: la testimonianza richiesta non avrebbe quindi introdotto una versione alternativa dei fatti, essendo pacifica la presenza presso la caserma per sorvegliare l'attività dei delegati e l'effetto di condizionamento prodotto sulla visita. Nel merito, la condotta non era coperta dalle prerogative sindacali. La presenza non era stata programmata né autorizzata, non era stata comunicata con il preavviso previsto dalla circolare, era finalizzata a sorvegliare i delegati anziché a incontrare il personale, si era svolta durante l'orario di servizio e aveva concretamente ritardato l'attività di rappresentanza autorizzata. La sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018 non riconosceva dunque una facoltà illimitata di interferire con le attività degli organi di rappresentanza militare. È stata ritenuta sufficientemente determinata la contestazione, poiché il provvedimento indicava nel condizionamento e nella limitazione del regolare svolgimento delle attività autorizzate il pregiudizio disciplinarmente rilevante; tale condotta rientra nell'art. 751, comma 1, lett. a), n. 50, del d.P.R. n. 90/2010. È stata esclusa anche la violazione della proporzionalità, poiché la norma prevedeva la consegna di rigore, mentre era stata irrogata la più lieve consegna semplice di sette giorni. Il dispositivo respinge espressamente anche i motivi aggiunti; il testo non sviluppa una motivazione autonoma specifica sulla legittimità della sospensione della trattazione del ricorso gerarchico. Le spese, liquidate in 1.500 euro oltre oneri e accessori, sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1475, comma 2, d.lgs. n. 66/2010

    I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali

    La disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 120 del 2018 nella parte in cui vietava in modo assoluto la costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale da parte dei militari.

  • art. 1478, comma 7, d.lgs. n. 66/2010

    le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale

    La disposizione individua limiti alle competenze degli organismi di rappresentanza militare, richiamati dalla Corte costituzionale quale parametro per delimitare l'azione sindacale nelle more della disciplina legislativa.

  • art. 1365 d.lgs. n. 66/2010

    È richiamato dal ricorrente con riferimento alla possibilità di presentare in qualunque tempo un'istanza di riesame della sanzione in presenza di nuove prove; il testo non enuncia una specifica interpretazione conclusiva della norma da parte del TAR.

  • art. 1355, comma 5, d.lgs. n. 66/2010

    È richiamato nel provvedimento sanzionatorio tra i criteri utilizzati per determinare la sanzione disciplinare.

  • art. 751, comma 1, lett. a), n. 50, d.P.R. n. 90/2010

    atti diretti a condizionare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza militare

    La condotta di atti diretti a condizionare l'esercizio del mandato degli organi di rappresentanza militare è astrattamente sanzionabile con la consegna di rigore; nel caso concreto il TAR ha ritenuto integrata la fattispecie, pur essendo stata applicata la più lieve consegna semplice.

  • artt. 732, 733 e 717 d.P.R. n. 90/2010

    Sono indicati nell'originaria contestazione disciplinare con riguardo alla condotta relativa alla gestione dell'animale domestico; tale addebito non ha costituito il fondamento della sanzione finale secondo la ricostruzione decisiva della sentenza.

  • sentenza Corte costituzionale n. 120/2018

    Ha riconosciuto la possibilità per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge, senza attribuire una facoltà di svolgere attività sindacale in deroga alle regole organizzative e di servizio applicabili.

  • circolare dell'Ufficio di gabinetto del Ministro della difesa del 22 agosto 2019

    Consentiva incontri con il personale nei locali di uso comune fuori dall'orario di servizio, senza intralciare le attività dei reparti, nell'ambito di una programmazione semestrale; ammetteva deroghe per particolare necessità previa richiesta motivata almeno venti giorni lavorativi prima.

Massime di principio

  • L'esercizio delle prerogative sindacali da parte del personale militare non legittima la presenza non autorizzata presso una caserma durante attività programmate degli organi di rappresentanza militare, né consente di sorvegliare o condizionare l'attività dei relativi delegati.
  • La condotta del militare che, consapevole di una visita autorizzata degli organi di rappresentanza, si presenti senza programmazione o autorizzazione, durante l'orario di servizio, con finalità di vigilanza sull'attività dei delegati e determinando il ritardo o l'interruzione della visita, può integrare gli atti diretti a condizionare l'esercizio del mandato degli organi di rappresentanza militare previsti dall'art. 751, comma 1, lett. a), n. 50, del d.P.R. n. 90/2010.
  • Le condizioni organizzative previste da una disciplina amministrativa transitoria per lo svolgimento di attività sindacale nelle strutture militari — programmazione, autorizzazione, svolgimento fuori dall'orario di servizio e assenza di intralcio alle attività dei reparti — devono essere rispettate cumulativamente; la loro inosservanza esclude che la condotta possa essere giustificata come esercizio delle prerogative sindacali.
  • Quando l'incolpato non contesta la ricostruzione materiale dei fatti, ma soltanto la loro qualificazione giuridica, la mancata audizione di un testimone sui medesimi fatti non determina, di per sé, una lesione del diritto di difesa, se la prova richiesta non sarebbe idonea a introdurre una diversa versione fattuale rilevante.
  • La valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare deve considerare la gravità concreta della condotta e il rapporto tra fattispecie sanzionatoria e misura applicata; non è sproporzionata la consegna semplice quando la condotta è riconducibile a una fattispecie per la quale è prevista una sanzione più grave, quale la consegna di rigore.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.