Sentenza n. 1248/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accertamento di conformità edilizia e di compatibilità paesaggistica relativa a opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, comproprietaria dell'immobile, ha impugnato l'inerzia del Comune sull'istanza del 30 aprile 2025 diretta all'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001 e alla verifica della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004. L'immobile era stato interessato da interventi di sopraelevazione assentiti nel 2010, successivamente colpiti da ordinanza di demolizione, la cui legittimità era stata confermata dal Consiglio di Stato in un giudizio promosso da altro comproprietario, con sentenza passata in giudicato. Dopo una richiesta comunale di integrazione documentale, adempiuta dalla ricorrente, il procedimento non era stato definito con un provvedimento espresso. Il Comune e i controinteressati hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio dell'udienza per proporre motivi aggiunti contro un successivo atto comunale che affermava l'insussistenza dell'obbligo di provvedere.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio, ritenendo che il successivo atto comunale non contenesse autonome determinazioni ulteriori, ma si limitasse a richiamare precedenti determinazioni amministrative e giudiziarie, senza elementi sopravvenuti idonei a modificare il thema decidendum; non ricorrevano quindi i presupposti per i motivi aggiunti ai sensi dell'art. 43 c.p.a. Nel merito processuale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva. La ricorrente era rimasta estranea ai precedenti procedimenti amministrativi e giudiziari riguardanti il medesimo immobile, definiti nei confronti dell'altro comproprietario con decisioni passate in giudicato. La sua posizione risultava incisa soltanto indirettamente e riflessamente dagli atti e dalle sentenze precedenti, non direttamente e immediatamente. Secondo il TAR, la tutela della posizione eventualmente lesa avrebbe dovuto essere esercitata mediante opposizione di terzo ai sensi dell'art. 108 c.p.a.; il ricorso ordinario contro il silenzio non poteva superare il difetto originario di legittimazione processuale. Le ulteriori questioni sono state assorbite e le spese compensate per la natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata quale base dell'istanza di accertamento di conformità edilizia; il TAR non ne esamina nel merito i presupposti, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.
art. 167 d.lgs. 42/2004
La norma è richiamata quale base della richiesta di verifica della compatibilità paesaggistica; anche tale profilo resta assorbito dalla declaratoria processuale.
art. 43 c.p.a.
I motivi aggiunti presuppongono un atto successivo contenente autonome determinazioni o elementi nuovi rilevanti per il giudizio; non sussistono quando l'atto si limita a ribadire precedenti determinazioni senza incidere sul thema decidendum.
art. 108 c.p.a.
L'opposizione di terzo costituisce il rimedio per il soggetto rimasto estraneo al giudizio quando la propria posizione sia lesa dagli effetti di una decisione passata in giudicato resa nei confronti di altri.
Massime di principio
- Il soggetto che non sia stato parte dei precedenti giudizi amministrativi, ma deduca una lesione derivante soltanto in via riflessa dagli atti e dalle sentenze rese nei confronti di un altro soggetto, non può utilizzare il ricorso ordinario per contestare direttamente gli effetti consolidati di tali decisioni; deve avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, dell'opposizione di terzo prevista dall'art. 108 c.p.a.
- La legittimazione a ricorrere contro un atto amministrativo richiede che il ricorrente sia titolare di una posizione giuridica direttamente e immediatamente incisa dall'atto, non essendo sufficiente una mera incidenza indiretta o riflessa.
- Non giustifica il rinvio dell'udienza né la proposizione di motivi aggiunti un atto successivo dell'amministrazione che si limiti a richiamare e ribadire precedenti determinazioni e gli esiti di contenziosi già definiti, senza introdurre autonome statuizioni o elementi nuovi rilevanti.
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