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Ordinanza

Ordinanza n. 4120/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - ​​previa declaratoria di illegittimità costituzionale o previa disapplicazione e/o previo rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’art. 6, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982, come modificato dall’art. 1 d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95, nella parte in cui richiede, per l’assunzione degli Agenti di Polizia, un’età non superiore a ventisei anni: a) del decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza datato 29 aprile 2026, di indizione del “Concorso pubblico per l’assunzione di 4400 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate – D.C.P. del 29 aprile 2026”, nella parte in cui – all’art. 2 del bando – prevede come requisito di partecipazione “il non aver compiuto il 26° anno di età” (ovvero, in altre ipotesi, il 25° o 26° anno con diversa decorrenza), alla data di scadenza per la presentazione delle domande ed all’art. 3 prevede il termine ultimo per la presentazione delle domande, nonché la successiva nota di chiarimento del 6 maggio 2026 con cui è stata rinnovata la disposizione sui requisiti d’età; b) ove occorra, del Decreto Ministeriale 13 luglio 2018, n. 103, recante “Regolamento per l’individuazione dei limiti di età nei concorsi per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”, nella parte in cui fissa per l’accesso al ruolo iniziale degli agenti il limite massimo di anni 26; c) ove occorra, dell’art. 6 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nella parte in cui recepisce tale limite anagrafico quale requisito per la nomina ad allievo agente; d) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi gli atti di convocazione e di fissazione delle prove concorsuali nonché l’esclusione automatica dal sistema telematico di presentazione della domanda di partecipazione, ove intervenuta ed ove configurabile in termini di provvedimento tacito di esclusione;​​

Giustizia amministrativa202607285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando del concorso pubblico per l'assunzione di 4400 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui richiede di non aver compiuto il 26° anno di età, nonché la nota di chiarimento successiva e l'eventuale esclusione automatica dalla procedura telematica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando di concorso e gli atti connessi, chiedendo in via cautelare la sospensione della loro efficacia. Ha contestato il requisito anagrafico che impedisce la partecipazione a chi abbia compiuto 26 anni, deducendone l'illegittimità rispetto alla normativa interna ed europea. Ha inoltre chiesto, quale presupposto della domanda di annullamento, la declaratoria di illegittimità costituzionale, la disapplicazione oppure il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'art. 6, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 335/1982, come modificato, nella parte relativa al limite di età; sono stati contestati anche il regolamento ministeriale sui limiti di età, il bando, la nota di chiarimento e l'eventuale esclusione automatica dal sistema telematico.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti, allo stato e prima facie, ragioni per discostarsi dal proprio consolidato orientamento. Secondo tale orientamento, il limite massimo di 26 anni per l'accesso al ruolo iniziale degli agenti della Polizia di Stato, applicabile anche ai militari in servizio o in congedo nella fase di reclutamento, non è irragionevole né discriminatorio. Il requisito rientra nella discrezionalità del legislatore ed è giustificato dalle caratteristiche delle funzioni di polizia, con compiti generali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e mansioni esecutive, cui seguono addestramento e formazione. La pronuncia decide esclusivamente sulla tutela cautelare e non definisce nel merito la domanda di annullamento né le questioni di costituzionalità o di diritto dell'Unione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. b), d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    requisito anagrafico per l'assunzione degli agenti di Polizia

    Il limite di età previsto per l'accesso al ruolo iniziale degli agenti è stato ritenuto, in sede cautelare e secondo l'orientamento richiamato dal TAR, non irragionevole o discriminatorio e giustificato dalle caratteristiche delle funzioni di polizia.

  • art. 1 d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95

    modifica dell'art. 6 del d.P.R. n. 335/1982

    La disposizione è indicata come fonte della disciplina del requisito anagrafico contestato.

  • d.m. 13 luglio 2018, n. 103

    Regolamento per l'individuazione dei limiti di età nei concorsi per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato

    Il regolamento fissa, per l'accesso al ruolo iniziale degli agenti, il limite massimo di 26 anni, oggetto di contestazione.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 267 TFUE

    rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

    È stato invocato dal ricorrente quale possibile strumento per sottoporre alla Corte di giustizia la compatibilità della disciplina del limite di età con il diritto dell'Unione; il TAR non ha disposto il rinvio in questa fase.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, non emergano prima facie ragioni per ritenere illegittimo il requisito contestato, rinviando la piena valutazione delle questioni al giudizio di merito.
  • Il limite massimo di 26 anni per l'accesso al ruolo iniziale degli agenti della Polizia di Stato è stato ritenuto non irragionevole o discriminatorio, in quanto giustificato dalle caratteristiche delle funzioni di polizia, dai relativi compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dalla natura esecutiva delle mansioni, cui seguono addestramento e formazione.
  • La previsione di requisiti anagrafici per il reclutamento degli agenti della Polizia di Stato rientra nei limiti della discrezionalità legislativa, purché collegata alle caratteristiche oggettive delle funzioni da svolgere e non manifestamente irragionevole o discriminatoria.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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