Cassazione Civile, Ordinanza n. 14415/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia nasceva da un atto notarile del 1974 con cui, nella vendita di un terreno, era stata inserita una clausola che vietava di adibirlo a costruzioni di qualsiasi genere. L'originario attore, quale successore del venditore, aveva agito per ottenere l'accertamento della violazione del divieto, la rimessione in pristino e il risarcimento del danno, sostenendo che i convenuti, aventi causa dell'originario acquirente, avessero edificato un vano e altri manufatti sul fondo. Il Tribunale aveva accolto la domanda qualificando la clausola come servitù di non edificare; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che la clausola non integrasse una servitù prediale, mancando l'individuazione del fondo dominante, e che quindi producesse solo un obbligo personale vincolante il solo acquirente originario e non gli aventi causa. In Cassazione il ricorrente, succeduto all'originario attore, ha poi dedotto l'esistenza di una scrittura transattiva conclusa tra tutte le parti, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha preso atto dell'intervenuta definizione negoziale della lite mediante scrittura transattiva depositata dal ricorrente. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre disposto, in coerenza con l'accordo prodotto, la compensazione delle spese. Non è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 1079 c.c.
richiamato dalla Corte d'appello come base dell'azione confessoria per l'accertamento della violazione della servitù
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria nel giudizio di legittimità e per la produzione della scrittura transattiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non dovuto l'ulteriore importo nei casi di cessazione della materia del contendere per accordo negoziale, poiché tale previsione presuppone rigetto o inammissibilità/improcedibilità del ricorso
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono la controversia con un accordo negoziale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, senza pronunciare sul merito del ricorso.
- La definizione bonaria della lite sostituisce l'assetto pattizio al regolamento stabilito dalla sentenza impugnata, che viene travolta e perde efficacia.
- La cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti non si traduce in una inammissibilità sopravvenuta del ricorso, né richiede una decisione di rigetto o cassazione nel merito.
- Quando la lite è cessata per transazione intervenuta in corso di giudizio, possono essere compensate le spese se l'accordo lo prevede o se la Corte vi si conforma.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuto quando il giudizio di cassazione si conclude con declaratoria di cessazione della materia del contendere derivante da accordo negoziale tra le parti.
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