Cassazione Penale, Sentenza n. 21228/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la difesa sosteneva che l'imputazione contestava esclusivamente l'allontanamento dall'abitazione nell'intervallo orario 16:00-20:00 (autorizzazione per lavoro) e che pertanto l'imputato si era difeso solo su quella contestazione; la condanna, invece, sarebbe stata basata su un diverso episodio/autorizatione (l'allontanamento per recarsi al SERD autorizzato dalle 10:30 alle 12:30), con conseguente condanna per fatto diverso rispetto a quello contestato
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che non vi fosse violazione del principio di correlazione: la condotta essenziale contestata è l'assenza dall'abitazione in orario non autorizzato (art. 385 c.p.), mentre l'indicazione degli orari nelle imputazioni costituisce una specificazione non essenziale. La Corte ha inoltre evidenziato che la difesa aveva depositato l'ordinanza relativa all'autorizzazione per il SERD e che i giudici di merito hanno valorizzato e confutato tale eccezione in fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
La norma punisce la violazione dell'obbligo di permanere nella abitazione in cui l'imputato è ristretto agli arresti domiciliari. Nel caso la Corte ha interpretato che la specificazione degli orari autorizzati è non essenziale rispetto alla fattispecie dell'evasione; la questione sull'esistenza di autorizzazioni rientra nell'accertamento di fatto e può essere valutata e confutata nel contraddittorio
Massime di principio
- La specificazione degli orari di autorizzazione nell'imputazione è spesso una mera precisazione: la fattispecie penale è l'evasione dagli arresti domiciliari, quindi rileva l'assenza in orario non consentito più che la descrizione accessoria degli orari
- Il principio di correlazione è violato solo se la sentenza decide su un fatto sostanzialmente diverso da quello contestato o priva la difesa della possibilità di conoscere e confutare l'accusa; se la difesa ha potuto eccepire e il giudice ha risposto, non sussiste la violazione
- La presenza di autorizzazioni alternative o diverse è questione di fatto e di prova: spetta ai giudici di merito verificarne l'effettiva portata e fondatezza, valutazione che la Corte di legittimità controlla limitatamente ai vizi di motivazione
- Se l'imputato invoca autorizzazioni come giustificazioni, è necessario che tali provvedimenti siano messi agli atti e siano valutati nel contraddittorio; l'assenza di fondatezza di tali giustificazioni può portare comunque alla condanna per evasione
- In situazioni analoghe, prima di impugnare per violazione di correlazione conviene verificare se la difesa ha avuto effettiva possibilità di dedurre e documentare le giustificazioni invocate: l'assenza di tale elemento rende il ricorso inefficace
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20898/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20899/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20900/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20901/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20902/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20903/2025 del 05/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →