Cassazione Civile, Ordinanza n. 17799/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di tre fatture relative alla locazione espositiva di due cartelloni pubblicitari. La società ingiunta propose opposizione sostenendo: la carenza di legittimazione attiva della società opposta, perché il contratto era stato originariamente concluso con una società diversa; l'intervenuta risoluzione del contratto per recesso unilaterale per gravi motivi; l'omesso invio delle fatture; la mancanza di prova del credito e l'inidoneità delle fatture, anche perché non accompagnate da estratto autentico delle scritture contabili. In primo grado l'opposizione fu rigettata sul rilievo che la cessione del contratto tra le due società fosse stata provata mediante una comunicazione firmata per accettazione dall'opponente e una raccomandata informativa. In appello l'opponente ribadì l'assenza di prova dell'avvenuta cessione e del proprio consenso. Il tribunale confermò la decisione, ritenendo la cessione provabile per presunzioni, valorizzando l'installazione eseguita dalla cessionaria, i pagamenti effettuati nei suoi confronti e la notifica della cessione a mezzo raccomandata A/R. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente articolò dieci motivi; la Corte esaminò prioritariamente il secondo e il sesto, con i quali denunciava rispettivamente motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e violazione degli artt. 2721 e 2729 c.c., sostenendo che la prova presuntiva della cessione del contratto fosse stata utilizzata senza adeguata motivazione e, comunque, in violazione del limite di valore previsto per la prova testimoniale, applicabile anche al ragionamento presuntivo. Gli altri motivi restarono assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il sesto motivo, ritenendoli fondati perché la sentenza impugnata aveva fatto ricorso alla prova presuntiva senza spiegare in modo adeguato le ragioni del ragionamento inferenziale e senza giustificare la deroga ai limiti di cui all'art. 2721 c.c. Ha inoltre osservato che le circostanze poste a base della presunzione erano enunciate in modo assertivo e non era stata illustrata la loro gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata ad altra sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; la motivazione solo apparente integra un vizio denunciabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La deduzione della nullità della sentenza è ammissibile quando il vizio riguardi l'esistenza stessa della motivazione in termini costituzionalmente rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e consente la censura solo per omesso esame di fatti decisivi o per anomalie motivazionali radicali.
art. 2721 c.c.
La prova testimoniale incontra limiti di valore; il ragionamento presuntivo, nella specie, non può essere utilizzato senza che sia spiegato perché si possa derogare a tali limiti.
art. 2726 c.c.
La prova per presunzioni è soggetta ai limiti previsti per la prova testimoniale richiamati dalla norma.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, e il giudice deve esplicitarne la forza dimostrativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato solo per il calcolo dell'ulteriore importo eventualmente dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda su presunzioni semplici, il giudice deve dare conto in modo intelligibile del percorso logico seguito e della ragione per cui gli indizi siano ritenuti gravi, precisi e concordanti; una motivazione meramente assertiva è apparente e quindi censurabile in cassazione.
- Il ricorso alla prova per presunzioni non esonera il giudice dal rispetto dei limiti legali di ammissibilità della prova: se la fattispecie ricade nell'ambito di applicazione delle regole che pongono un limite di valore, il superamento di tale limite deve essere esplicitamente giustificato.
- In sede di legittimità non è sindacabile il merito della valutazione degli indizi, ma è controllabile la tenuta giuridica e motivazionale della decisione, nei ristretti limiti del vizio di motivazione oggi configurabile come minimo costituzionale.
- La cessione del contratto, per essere opposta al contraente ceduto, deve risultare provata in modo adeguato; in difetto, non può ritenersi legittimato il soggetto che agisce per il credito derivante dal contratto ceduto.
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