Cassazione Civile, Ordinanza n. 05749/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a contributi di bonifica e miglioramento fondiario per l'anno 2007. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che il potere impositivo presupponesse non solo l'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile, ma anche l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico per il fondo; aveva inoltre affermato che il consorzio, non avendo prodotto documentazione sul perimetro di contribuenza e sulla ripartizione delle quote, avrebbe dovuto dimostrare i concreti vantaggi per il terreno. Il consorzio ha proposto due motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 21 R.D. 215/1933 e dell'art. 860 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato in senso privatistico il rapporto tra ente consortile e proprietari e avesse ricondotto l'imposizione alla sola finalità di recupero delle spese per le opere di bonifica; con il secondo ha dedotto la violazione della normativa regionale calabrese e degli artt. 21 e 10 R.D. 215/1933, censurando l'affermazione secondo cui il contributo sarebbe dovuto solo in presenza di un beneficio fondiario. La resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito e respinto entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha ricostruito il quadro normativo alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 188/2018, evidenziando che l'obbligo di contribuzione consortile non può essere sganciato dal beneficio derivante all'immobile dall'attività di bonifica e che non è sufficiente il solo inserimento del bene nel comprensorio. Ha poi rilevato che, nel caso concreto, la CTR aveva correttamente applicato tali principi, richiamando espressamente la pronuncia costituzionale e riconoscendo la natura tributaria del contributo consortile. Il ricorso è stato quindi rigettato; il consorzio è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 21 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
invocato dal ricorrente; la Corte, alla luce della giurisprudenza costituzionale, ribadisce che la contribuzione consortile non può essere svincolata dal beneficio fondiario derivante dalle opere di bonifica.
art. 860 c.c.
invocato dal ricorrente in relazione al regime dei contributi di bonifica; la Corte conferma che il presupposto della debenza è il beneficio per l'immobile.
legge reg. Calabria n. 11 del 2003, art. 23
la disposizione, nella formulazione censurata, prevedeva il contributo per le spese istituzionali indipendentemente dal beneficio fondiario; tale assetto è stato ritenuto incostituzionale dalla Corte costituzionale.
legge reg. Calabria n. 13 del 2017
ha modificato per il futuro l'art. 23 della legge regionale, ricondicendo il contributo alla presenza di un beneficio per i proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica.
art. 24 legge reg. Calabria n. 11 del 2003
richiamato per i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati dal consorzio.
art. 119 Cost.
richiamato come parametro costituzionale in relazione alla natura di tributo derivato e ai limiti della potestà regionale.
art. 53 Cost.
richiamato per affermare che il beneficio per l'immobile integra la capacità contributiva che giustifica l'imposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato insieme all'art. 13 per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria e non può essere imposto per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio consortile: è necessario che l'immobile tragga un beneficio concreto, attuale o comunque fruibile, dalle opere o dall'attività di bonifica.
- Il beneficio rilevante ai fini della contribuzione non coincide con un vantaggio astratto o meramente spaziale, ma con un incremento o una conservazione del valore del bene derivante dall'intervento di bonifica.
- Quando la disciplina regionale preveda la debenza del contributo indipendentemente dal beneficio fondiario, essa è incompatibile con i principi costituzionali che governano i tributi di scopo e la capacità contributiva.
- Il giudice di merito che richiami la giurisprudenza costituzionale e accerti la sussistenza del beneficio in capo all'immobile applica correttamente il criterio legale della contribuzione consortile; non è sufficiente allegare il mero inserimento del fondo nel perimetro di contribuenza.
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