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Sentenza

Sentenza n. 182/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento - dell’ordinanza n. 32 del 10.4.2025, recante la reiezione dell’istanza di revoca dell’ordinanza n. 66 del 18.8.2022 e dell’ordinanza n. 96 del 18.11.2022 di sospensione della lottizzazione di terreni a scopo edificatorio, nonché la dichiarazione di acquisizione di diritto dei terreni al patrimonio disponibile del Comune; - di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi incluse la relazione del 26.2.2025 e la nota prot. n. 5042 del 26.2.2025 di comunicazione dei motivi ostativi;

Giustizia amministrativa202500534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che aveva respinto l’istanza di revoca di precedenti ordinanze di sospensione della lottizzazione e dichiarato l’acquisizione dei terreni al patrimonio disponibile comunale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza comunale recante il rigetto dell’istanza di revoca di due precedenti ordinanze, con le quali era stata sospesa la lottizzazione di terreni a scopo edificatorio ed era stata dichiarata l’acquisizione di diritto dei terreni al patrimonio disponibile del Comune, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi la relazione istruttoria e la comunicazione dei motivi ostativi. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse azionato.

La decisione

Nel corso del giudizio il Comune ha ritirato il provvedimento impugnato e ha revocato le precedenti ordinanze di sospensione della lottizzazione e di acquisizione dei terreni. La ricorrente ha dichiarato che il proprio interesse era stato integralmente soddisfatto e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Il Comune ha aderito alla compensazione. Il TAR, ritenendo applicabile l’art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta è integralmente soddisfatta mediante il venir meno dell’atto impugnato e degli atti presupposti rilevanti.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione ritira l’atto impugnato e revoca gli atti presupposti oggetto di contestazione, soddisfacendo integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione quando entrambe le parti vi aderiscono espressamente.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniAbusi edilizi e sanzioniDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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